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Lavori pubblici: niente gare con attestazione Soa scaduta
L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici interviene sulla verifica triennale scaduta e sull’uso dell’avvalimento in sede di gara

Con il parere n. 227 dello scorso 28 ottobre l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici si è espressa sulla verifica triennale scaduta al momento della presentazione dell’offerta e sull’avvalimento dei requisiti in sede di gara.
 
L’Authority è intervenuta rispondendo al caso di un’impresa aggiudicataria di lavori che, alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta risultava in possesso di attestazione Soa con verifica triennale già scaduta e rinnovata poi dalla Soa successivamente a questa data.
 
Come prevede il Dpr 34/2000 la durata dell’attestazione è di 5 anni, con verifica triennale per il mantenimento dei requisiti generali e di capacità strutturale e, almeno tre mesi prima della scadenza del triennio di validita` dell`attestazione, l`impresa che intende rinnovarla deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un`altra autorizzata.
 
Per quel che riguarda la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, un`impresa con attestazione SOA scaduta è priva del documento comprovante il possesso dei requisiti indispensabili per la partecipazione alla gara e per l`affidamento dei lavori pubblici.
 
Il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione dell’offerta, rimane per la durata del procedimento di gara e per quella dell’appalto se l’impresa risulta aggiudicataria.

L’Authority ha considerato irrilevante in sede di istruttoria documentale la dichiarazione della Soa sulla conclusione della verifica triennale e sull’imminente emissione dell’attestazione. Ha quindi stabilito che l’azienda, con attestazione scaduta al momento dell’apertura delle offerte deve essere esclusa dalla gara e la stazione appaltante deve procedere all’annullamento dell’aggiudicazione.
 
Inoltre nel caso in esame, l’Authority ha risposto all’impresa istante che lamentava la mancata esclusione, ai sensi del Decreto Legislativo 163/2006, di un’ impresa ausiliata che aveva dichiarato di avvalersi di quattro categorie in possesso dell’azienda ausiliaria.
 
E ha precisato che per i lavori il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ogni categoria di qualificazione, ma non può avvalersi di più ausiliarie per la stessa categoria. 

L’Authority ha quindi stabilito che si può permettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in base al valore dell’appalto o alla peculiarità delle prestazioni, ma che resta fermo il divieto di utilizzo frazionato dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in una determinata categoria.


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