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Anche i fabbricati rurali devono pagare l'Ici
Lo stabiliscono alcune sentenze della Corte di Cassazione, tra cui la n. 15321 del 10 giugno 2008

Quest’ultima assoggetta all’Ici anche gli immobili posseduti dalle cooperative agricole rientranti nella categoria catastale D/10 (Fabbricati per funzioni produttivi connesse alle attività agricole).
La sentenza si rifà al Decreto Legislativo 504/1992, per cui è irrilevante la condizione personale del possessore e l’uso al quale l’immobile è destinato.
 
Con il Decreto Legge 557/1993, che istituisce il Catasto dei fabbricati e modifica i requisiti di ruralità, viene istituito l’obbligo di pagamento dell’Ici anche per i fabbricati rurali, la cui competenza spettava in precedenza al Catasto dei terreni.

L’obbligo di imponibilità non è però accompagnato da quello di presentare accatastamento da parte del proprietario. A ciò deve provvedere l’Agenzia del Territorio per evitare disparità di trattamento tra i fabbricati costruiti nel 2000, già inseriti nel Catasto dei fabbricati, e quelli precedenti al 1996, rientranti nel Catasto dei terreni.

La base imponibile è conteggiata in base alla rendita presunta, che può essere autocalcolata dal contribuente o accertata dal Comune. I recuperi potranno arrivare fino al 2002.
 
L’Agenzia del Territorio ha però espresso parere contrario. Con la circolare 7/T difende la non assoggettabilità ad Ici e imposte sul reddito, ma la Corte di Cassazione ha smentito tale posizione con la sentenza 23031/2007 perchè considera non vincolanti i pareri espressi dalle pubbliche amministrazioni.
 
E’ nata confusione in merito alle istruzioni per la compilazione dell’Ici 2007, in cui compare un’unica voce di esclusione, esenzione e ruralità.  La Cassazione ha difeso anche in questo caso il proprio orientamento, spiegando che ci sono precedenti smentite da parte della giurisprudenza agli atti amministrativi.
 
Sarà la Legge Finanziaria del 2009 a dover provvedere alla confusione istituzionale.

Testo della sentenza della Corte di Cassazione n. 15321 del 10/6/2008
 


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