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Previdenza:sgravi sui contratti collettivi
L'Inps chiarisce le modalità di accesso al beneficio contributivo sui contratti di 2° livello

Con la circolare n. 82 del 6 agosto scorso, l`Inps ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alle modalita` per accedere allo sgravio contributivo sulle erogazioni previsti dalla contrattazione collettiva  aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, entro il limite del 3% della retribuzione contrattuale annua dei lavoratori, cosi` come previsto dall`art. 1, co. 67 della L. n. 247/07.

Con riferimento alla retribuzione contrattuale, intesa quale retribuzione imponibile annua ai fini previdenziali, l`Istituto ha ricordato che il termine “contrattuale“ va ricondotto all`obbligazione fondamentale del datore di lavoro e comprende quanto stabilito dai contratti ed accordi collettivi di lavoro nonche` da quelli individuali, compresi i premi oggetto di sgravio.

E` previsto che, entro il tetto massimo della retribuzione del lavoratore, costituito dagli elementi di cui alla L. n. 314/97, lo sgravio incida nel limite massimo del 25% dell`aliquota a carico del datore di lavoro, calcolata sul netto delle riduzioni contributive per le assunzioni agevolate e del 100% sulla quota a carico del lavoratore.

Con riferimento alle condizioni di accesso, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, stipulati prima del 31 dicembre 2007, devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso le Direzioni provinciali del lavoro, anche a cura delle Associazioni a cui aderiscono, entro trenta giorni dalla loro stipulazione, mentre per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2008 sino alla data di entrata in vigore del decreto 7 maggio 2008 e non ancora depositati, entro 30 giorni da quest`ultima data.

L`ammontare o l`erogazione del premio dovra` essere incerto e correlato a parametri utili a misurare l`aumento di produttivita`, qualita` ed altri elementi di  competitivita`. La presenza anche di uno solo dei suddetti parametri, precisa l`Istituto, sara` sufficiente a far riconoscere il beneficio in parola.

Ai fini dell`accesso al beneficio e` necessario, inoltre, che l`impresa sia in regola con gli obblighi contributivi e con il rispetto della parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi di cui all`art. 1, co. 1175 della L .n. 296/06 e che pertanto sia in possesso del durc a tali fini.

Il regime di decontribuzione non si applica ove il trattamento economico e normativo corrisposto al dipendente sia stato, nell`anno solare di riferimento, non conforme a quanto previsto dalla L. n. 389/89. In tal caso, oltre a verificarsi la decadenza dal regime agevolativo, il datore di lavoro dovra` versare i contributi evasi e le relative sanzioni.  

Per accedere al beneficio le aziende, direttamente o tramite gli intermediari autorizzati, dovranno inviare, a partire dalle ore 15 del 15 settembre 2008, esclusivamente per via telematica, apposita domanda all`Inps, anche con riguardo ai lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali, contenente i seguenti dati.
– Dati identificativi dell`azienda;
– la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
– la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente;
– l`importo annuo complessivo delle erogazioni che si prevede possano essere ammesse allo sgravio, entro il limite massimo individuale del 3% della retribuzione imponibile, dei lavoratori beneficiari e il numero degli stessi;
– l`ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell`aliquota a suo carico;
– l`ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore; §
– l`indicazione dell`Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.

L`Inps ha confermato che per intermediari autorizzati, nei contratti territoriali, sono ricomprese anche le Associazioni a cui i datori di lavoro aderiscono. Le domande di dette aziende potranno essere presentate in unico file e le domande, se corrette, saranno ammesse globalmente al beneficio di che trattasi, nei termini delle risorse disponibili.

La domanda, secondo la procedura informatica, potra` essere riferita ad una singola matricola oppure una pluralita` di matricole attraverso il caricamento del flusso “xml“, come riportato nelle specifiche tecniche per la creazione del flusso dati, a cui si fa esplicito rinvio.

I criteri adottati per concedere lo sgravio contributivo prevedono che, per  i  contratti aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello stipulati e depositati entro il 31 dicembre 2007 che producono i propri effetti anche successivamente a tale data,  sia  seguito l`ordine cronologico di invio della domanda di ammissione al beneficio.

Per i contratti  aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello stipulati e depositati dal 1° gennaio 2008, sara` seguito l`ordine cronologico della domanda, ma tenendo conto della data di stipula del contratto.

A tutte le domande sara` assegnato un numero di protocollo informatico che consentira` una rapida verifica dello stato della pratica. Ad ogni modo l`Inps, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, dovra` comunicare all`impresa interessata o agli intermediari autorizzati l`esito della stessa.

Infine, si segnala che per accedere alla procedura on-line, l`utente dovra` seguire la procedura di registrazione a cui fara` seguito l`assegnazione di un PIN.

Da tale adempimento sono esonerati tutti quei soggetti gia` titolari di PIN e abilitati alla trasmissione di denuncie on-line.

Fonti: Inps e www.ance.it

 


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