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Accatastamento fabbricati ex rurali
Il 28 luglio scade il termine per l’accatastamento dei fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità

Le particelle interessate sono individuate dall’Agenzia del Territorio e pubblicate sull’elenco riportato sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 e così come previsto dall’articolo 2 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, in riferimento all’articolo 26 bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla 31/2008).
Ricordiamo che i soggetti titolari di diritti reali sui terreni nei quali risultano presenti fabbricati o ampliamenti di costruzioni non dichiarati in Catasto non sono tenuti ad alcun adempimento se:
– il fabbricato/ampliamento è già censito al catasto edilizio urbano;
– l’accatastamento dell’immobile è avvenuto successivamente alla pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale;
– il fabbricato fotoidentificato è stato demolito;
– la tipologia di fabbricato non richiede accatastamento;
– non esiste alcun fabbricato sul terreno indicato.

E’ comunque opportuno inviare una specifica segnalazione, che può essere compilata secondo il modello scaricabile dal sito dell’Agenzia del Territorio, all’Ufficio provinciale competente dell’Agenzia stessa. 
Il modello di segnalazione anomalie è disponibile anche presso l’Ufficio Provinciale competente dell’Agenzia del Territorio e presso il comune di competenza.

C’è la possibilità di mettersi in regola anche dopo la scadenza del 28 luglio ed è possibile provvedere all’iscrizione in catasto dei fabbricati che risultano non dichiarati anche una volta scaduti i 7 mesi concessi dalla normativa per provvedere all’adempimento spontaneo.

I soggetti che si attivano per mettersi in regola una volta scaduti i termini dovranno informare l’Agenzia inviando una comunicazione formale all’indirizzo dell’Ufficio Provinciale competente, specificando che si è già provveduto ad incaricare un tecnico abilitato all’iscrizione in catasto. Questo per evitare che, nel frattempo, gli Uffici Provinciali dell’Agenzia provvedano all’accatastamento tra i soggetti obbligati ma inadempienti dopo la scadenza dei termini.

 


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