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La valutazione dei rischi sarà obbligatoria dal 2009
E' slittata di cinque mesi il termine previsto dal TU sulla Sicurezza. Proroghe anche per norme antincendio e arbitrati.

1° gennaio 2009. E’ il nuovo termine entro cui redigere il documento di valutazione dei rischi, previsto dal Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008, il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La scadenza è quindi slittata di cinque mesi (quella precedente era fissta al 29 luglio 2008).
La proroga è contenuta nella legge di conversione del DL 3 giugno 2008, n. 97 “Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini” approvato dal Senato la scorsa settimana.
Il provvedimento ha modificato l’art. 306, comma 2, del Dlgs 81/2008 sostituendo alle parole: “decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale” le seguenti: “a decorrere dal 1º gennaio 2009”.
Il termine riguarda l’entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 del Dlgs 81/2008, e delle altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi, sanzioni comprese.
Il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, inclusi quelli collegati allo stress da lavoro, quelli delle lavoratrici in stato di gravidanza e quelli legati alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.

L’articolo 4-bis, comma 12 della legge di conversione del DL 97/2008 rinvia il divieto per le pubbliche amministrazioni di ricorrere agli arbitrati. Anche questa proroga era contenuta nel DL 113/2008 che però prevedeva il divieto “fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi prevista”.
La legge di conversione del DL 97/2008 limita questo arco di tempo “non oltre il 31 dicembre 2008”.
 
Nella legge di conversione confluiscono anche alcune misure provenienti dal decreto legge 113 del 30 giugno 2008 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.
L’articolo 4-bis, comma 10, prevede la proroga al 30 giugno 2009 del termine per completare l’adeguamento alla normativa di prevenzione degli incendi in strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto (che hanno già presentato entro il 30 giugno 2005 la richiesta di nulla osta ai Vigili del Fuoco).

 
Il testo deve tornare alla Camera per l’approvazione definitiva.


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