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Edilizia: chi firma la certificazione energetica
Nel decreto 115 sull'energia fissati i requisiti per i tecnici: sono ammessi tutti i professionisti in grado di progettare

Progettisti in prima linea nella certificazione energetica degli edifici. «Nel l`ambito delle competenze attribuite dalla legislazione vigente» potranno firmare l`attestato senza bisogno di frequentare un corso. Ammessi anche i pool di professionisti e le societa` di ingegneria. Tornano sui banchi di scuola, invece, i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici: grazie ai corsi organizzati da Province e Regioni potranno firmare anche loro le certificazioni. Scelte anche le norme Uni alla base del calcolo delle prestazioni energetiche: i software in commercio dovranno fare riferimento al metodo di calcolo del Cti (Comitato termotecnico italiano). Sono queste le due importanti novita` per la certificazione energetica degli edifici – che dal 1° luglio scorso e` diventata obbligatoria anche nelle compravendite e nelle locazioni di intere costruzioni fino a 1.000 metri quadrati – contenute nel decreto legislativo 115/2008, in vigore dal 4 luglio.

Si tratta dell’anticipazione dei due Dpr, bloccati alla Corte dei conti, previsti dal Dlgs 192/2005 per la normativa sulla certificazione energetica che, insieme a un decreto interministeriale, componevano il "pacchetto" delle Linee guida nazionali. Ma lo stop imposto dalle elezioni al decreto interministeriale ha reso comunque incompleto il processo. Infatti, il decreto attende ancora la firma dei ministri Scajola, Matteoli e Prestigiacomo. Solo da questa settimana gli uffici legislativi dei tre ministeri inizieranno a riesaminare il testo che prevede passaggi molto importanti come, per esempio, la struttura delle classi energetiche, necessari per chiudere il cerchio. Quindi, le misure inserite nell`articolo 18 e nell’allegato III del Dlgs 115/2008 possono intendersi come un`indicazione di massima per l’applicazione della disciplina della certificazione nelle regioni che non hanno ancora legiferato in materia, ma per un riferimento formativo completo occorrerà ancora attendere il decreto interministeriale, ormai in ritardo di più di due anni. In base all’articolo 18, le regioni che hanno già recepito la direttiva 91/2002 dovranno avvicinare il piu` possibile i propri provvedimenti con i contenuti dell`allegato III del Dlgs.

I certificatori
Potranno certificare l`efficienza energetica degli edifici i tecnici dipendenti pubblici o di società private (anche di società di ingegneria) o liberi professionisti (anche associati) iscritti ai relativi ordini e collegi professionali «abilitati alla professione relativa alla progettazione di edifici e impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente». Ammesse anche le collaborazioni tra professionisti: se il tecnico è abilitato per una parte delle competenze richieste puo` operare in tandem con altri tecnici in modo che il gruppo costituito «copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza». Corsi di abilitazione, organizzati da Regioni e Province (o autorizzati dagli enti locali), con esame finale, sono invece previsti per i certificatori con titolo di studio tecnico-scientifico. Richiesta, insieme alla targa, anche una dichiarazione di indipendenza e imparzialità sottoscritta dal tecnico stesso. Il documento dovrà escludere qualsiasi conflitto di interesse con i costruttori, progettisti e con i produttori di materiali. Infine, l’aggiornamento dell’attestato di certificazione energetica potrà essere predisposto anche da un tecnico abilitato dipendente dell`impresa di costruzione o installazione.

I software
Le norme Uni richiamate nel Dlgs saranno alla base dello strumento nazionale di riferimento messo a punto dal Cti. I software in commercio dovranno avere uno scostamento massimo del 5% da questo. E` richiesta la dichiarazione di conformita` rilasciata dall’Uni o dal Cti, ma nell`attesa potranno essere messi in vendita con una autodichiarazione del produttore.

Fonte: www.ance.it

 


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