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Edilizia: precisazioni su trasferte e indennità
Con la nota n. 8287/08 il Ministero torna sulla corretta interpretazione della disciplina contributiva e fiscale

Con la nota n. 8287/08, di cui si allega copia, il Ministero del Lavoro e` tornato sulla questione riguardante la corretta interpretazione della disciplina contributiva e fiscale della trasferta nel settore edile nelle ipotesi di lavoro svolto al di fuori della sede legale.

Il Dicastero, dopo aver ricordato l`esatta configurazione della trasferta occasionale e della trasferta abituale, ha confermato che, per le trasferte all`interno dell`ambito comunale, l`indennita` o i rimborsi spese concorrono a formare reddito per la totalita` del loro ammontare, con la sola eccezione del rimborso delle spese di trasporto documentate dai vettori.

Con riferimento all`indennita` riconosciuta ai trasfertisti abituali, ovvero a quei soggetti che sono tenuti per contratto a svolgere la propria prestazione in luoghi sempre variabili e per i quali il contratto non prevede una sede di lavoro predeterminata, la nota ministeriale ricorda che questa concorre a formare reddito solo nella misura del 50%. 

Dopo un breve richiamo sugli aspetti relativi alla natura giuridica degli emolumenti riconosciuti a titolo di trasferta, ai quali la recente giurisprudenza attribuisce natura retributiva, il Ministero, sulla scorta del precedente ordine del giorno sorto su iniziativa delle parti sociali dell`edilizia in merito all`applicabilita` della disciplina di cui all`art. 51, co. 5, del D.P.R. 917/86, ha ribadito che la stessa indennita` si considera assoggettata alla disciplina del citato co. 5, dell`art. 51 del Tuir, a patto che si verifichino le seguenti tre condizioni.

Occasionalita` o temporaneita` della trasferta, che l`indennita` sia erogata in funzione di ogni singola missione ed infine, che sussista nel contratto individuale di lavoro e nella dichiarazione di assunzione l`assegnazione ad un predeterminata sede di lavoro. Al verificarsi delle richiamate condizioni, l`indennita` di trasferta non concorre a formare reddito entro il limite di franchigia di euro 46,48 al giorno per le trasferte in Italia ed euro 77,47 al giorno per quelle all`estero.

La nota ministeriale, nella parte conclusiva, evidenzia che, al fine di identificare   l`occasionalita`  e la natura indennitaria della maggiorazione riconosciuta  a titolo di trasferta a cui fa esplicito riferimento il ccnl dell`edilizia, e` necessario che il contratto individuale e la relativa dichiarazione di assunzione facciano riferimento ad una precisa sede di lavoro. La presenza di questa indicazione, accompagnata dagli altri requisiti, automaticamente esclude la figura del trasfertista abituale.

Fonte: www.ance.it

               
 
 
 
 


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