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Lazio: architettura sostenibile e tutela lavoro
Per garantire qualità, sostenibilità ambientale degli edifici e tutela del lavoro la Regione si dota di normative ad hoc

Lazio (Lr n. 6 del 27 maggio 2008 – "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile di bioedilzia") –  Pubblicato sul Bur n.21 del 07/06/2008

Tra le disposizioni più importanti si segnala:

· Art. 4 (Risparmio idrico) diviene obbligatoria per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica di cui all`art. 3, comma 1, lett. d) e) ed f) del Dpr 380/01 (Tu edilizia): la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione per il recupero ed il riutilizzo delle acque piovane e grigie; l`installazione di cassette d`acqua per water con scarichi differenziati; l`installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua;l`impiego di pavimentazioni drenanti per le aree esterne degli edifici in caso di copertura superiore al 50% della superficie stessa.

· Art. 5 (Fonti energetiche rinnovabili) diviene obbligatoria per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica di cui all`art. 3, comma 1, lett. d) e) ed f) del Dpr 380/01 (Tu edilizia) l`installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili che dovranno soddisfare: non meno del 50% della produzione totale di acqua calda; il fabbisogno di energia elettrica in misura non inferiore a 1 kW per ciascuna unita` immobiliare e non inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, commerciali e di servizio con un`estensione superiore ai 100 mq.

Semplificate, inoltre, le procedure per l`installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici e di impianti eolici (comma 4): come previsto dall`art. 19, comma 4, della Lr n. 26 del 28/12/07 (Legge Finanziaria regionale del 2008) sara` possibile l`installazione senza titolo abilitativo per pannelli solari termici di sviluppo inferiore o uguale a 30 mq;  per impianti solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 20 kWp e, per gli stabili condominiali, uguale o inferiore a 5 kWp per unita` abitativa, fino ad un massimo di 20 kWp per l`intero stabile.; impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 kWp.
Per pannelli o impianti di dimensione o potenza superiori sara`, invece, necessario presentare la denuncia di inizio attivita`.

· Art. 7 (Protocollo regionale sulla bioedilizia) entro 180 giorni dall`approvazione della legge e` stabilito che la Giunta regionale approvi un protocollo che regoli la valutazione di sostenibilita` e l`erogazione di contributi e incentivi.

· Art. 12 (Calcolo degli indici di fabbricabilita`) disciplina il cosiddetto “bonus cubature“: i Comuni, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge, dovranno adeguare i propri regolamenti edilizi prevedendo, per la determinazione dell`indice di fabbricabilita` fissato dallo strumento urbanistico e fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa vigente lo scomputo: del maggior spessore delle murature esterne degli edifici, siano esse tamponature o muri portanti, per la parte eccedente 30 cm, fino ad un massimo di 25 cm; del maggior spessore dei solai intermedi e di copertura, per la parte eccedente 30 cm e, rispettivamente, fino ad un massimo di 15 e 25 cm; delle serre solari con vincolo di destinazione e, comunque, di dimensioni non superiori al 15% della superficie utile dell`unita` abitativa realizzata; degli maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l`isolamento termico ed acustico, la captazione diretta dell`energia solare e la ventilazione naturale, alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall`esterno.

Lo scomputo potra` essere applicato anche ai fini del contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire(comma 3).

· Art. 13 e 14 (Incentivi e contributi regionali) per gli interventi edilizi conformi al protocollo regionale e` prevista da parte dei Comuni la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione in misura crescente rispetto al livello di sostenibilita` energetico-ambientale dell`edificio e fino ad un massimo del 50%.

La Regione, invece, al fine di incentivare la realizzazione di interventi conformi al protocollo regionale, concedera` contributi a soggetti pubblici e privati nella misura massima, rispettivamente, del 50% e 20% del costo totale dell`intervento.

· Art. 16 (Sostenibilita` energetico ambientale nell`edilizia residenziale pubblica) il 60% dei finanziamenti pubblici per la ristrutturazione di edifici di edilizia residenziale pubblica sara` destinato a strutture che rispettano i parametri minimi di valutazione stabiliti dal protocollo.

Gli edifici che riporteranno i punteggi piu` alti in seguito all`applicazione del protocollo godranno dei maggiori finanziamenti.
Ai sensi dell`art. 17, inoltre, la suddetta disciplina normativa non si applica ai titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi di cui agli art. 4, comma 2, 5 e 12, richiesti e non ancora rilasciati.
Con l`entrata in vigore della presente legge sono, infine, abrogate espressamente la Lr n. 15 dell` 8 novembre 2004 (Disposizioni per favorire l`impiego di energia solare termica e la diminuzione dei sprechi idrici negli edifici) nonche` i commi 6 e 7 dell`art. 19 della Lr n. 26 del 28 dicembre 2007 (Finanziaria regionale 2008).

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Lazio (RR n. 7 del 15/5/2008 – "Regolamento di attuazione ed integrazione della LR 16/2007 (Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare") – Pubblicato sul Bur n. 19 del 21/05/2008

Il regolamento, costituito da 17 articoli, prevede una serie di disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all`emersione del lavoro non regolare in attuazione della LR 16/2007.
In particolare viene istituita una cabina di regia per l`attuazione delle misure per contrastare il lavoro nero composta dall`assessore regionale competente in materia di lavoro, dal presidente della commissione regionale per l`emersione del lavoro non regolare, dal direttore della direzione regionale competente, dal direttore dell`Agenzia Lazio Lavoro, dai cinque membri in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale nei settori industria, agricoltura, commercio, artigianato e cooperazione indicati dalla commissione regionale di concertazione e dalla consigliera regionale di parita`.
Il provvedimento provvede altresi` ad individuare le strutte deputate all`attuazione della LR16/2007.

Fonte: www.ance.it

 


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