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Concetto di rifiuto e relativa disciplina
I materiali inerti da scavo non contaminati e con destinazione definita possono essere sottratti alla disciplina sui rifiuti

Sentenza n. 33 del 16 aprile 2008: il TAR Valle d’Aosta ha accolto il ricorso dalla Regione Autonoma contro un provvedimento del Ministero dell’Ambiente che, autorizzando l’avvio dei lavori previsti in un progetto di bonifica di un’area di cava, disponeva che i materiali inerti da scavo e i materiali provenienti da operazioni di disalveo fossero considerati rifiuti e pertanto gestiti ai sensi della normativa relativa.
 
Per la realizzazione di questo intervento la Regione avrebbe voluto utilizzare il materiale inerte ricavato durante i lavori di manutenzione dei corsi d’acqua e degli alvei; la limitazione imposta dal Ministero l’avrebbe costretta a reperire altrove il materiale occorrente per la bonifica, in contrasto con la disciplina di cui al Dlgs 152/2006 (Codice dell’ambiente) il cui art. 185 esclude dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti

“il materiale litoide estratto dai corsi d’acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti”.

Il successivo art. 186 prevede che

“le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, e i residui della lavorazione della pietra destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale […] sempreché la composizione media dell’intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3”.
 
Il provvedimento ministeriale contrasta anche con il nuovo art. 186 (come modificato dal Dlgs 4/2008): la regione intende utilizzare materiale di scavo già immediatamente preordinato all’attività di bonifica, senza necessità di alcun preventivo trattamento, garantendo un elevato livello di tutela ambientale.


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