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Testo Unico Sicurezza
In Gazzetta il Dlgs 81/2008: attuazione dell'art. 1 della 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Sul supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Composizione, entrata in vigore e abrogazioni conseguenti:
Il nuovo decreto legislativo è composto da 306 articoli (suddivisi in 13 titoli) e da 51 allegati tecnici.

Successivamente all’entrata in vigore, fissata per il prossimo 15 maggio (anche se la parte principale del provvedimento – valutazione dei rischi aziendali – sarà in vigore a 90 giorni dalla pubblicazione, cioè il 29 luglio), saranno abrogati:

– i decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 7 gennaio 1956 n. 164; 19 marzo 1956, n. 303 (eccetto l’articolo 64);

– i decreti legislativi 15 agosto 1991, n. 277; 19 settembre 1994, n. 626; 14 agosto 1996, n. 493 e 494; 19 agosto 2005, n. 187;

– i decreti legislativi n. 626/1994, n. 493/1996 e n. 494/1996;

– l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248;

– gli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

Nel D.Lgs. n. 81/2008 sono dunque confluite tutte le norme abrogate, spesso opportunamente modificate ed integrate.
In particolare per quanto riguarda le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, la movimentazione manuale dei carichi e le sanzioni (precedentemente regolamentate dai decreti legislativi 493 e 494), bisognerà fare riferimento a:

– titoli IV, V e VI e allegati dal X al XXXII del D.Lgs. n. 81/2008.

La risoluzione dei dubbi provenienti dall’articolo 90
Con la pubblicazione del decreto legislativo e con la definitiva versione dell’articolo 90 che contiene alcune piccole modifiche rispetto all’ultima versione circolata fino al 30 aprile (si veda la notizia), dovrebbero essere superate le incertezze riguardanti l’obbligo di utilizzare il Durc nei lavori non soggetti al permesso di costruire.


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