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DURC: necessario per fruire di benefici normativi e contributivi
Circolare n. 51 del 18 aprile 2008: nuovi chiarimenti dall’Inps sul Documento Unico di Regolarità Contributiva

La circolare ripercorre innanzitutto la normativa vigente:

i commi 1175 e 1176 della Finanziaria 2007 hanno subordinato al possesso del Durc la fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei benefici normativi e contributivi;

il Ministero del Lavoro, con il DM 24 ottobre 2007, ha dettato le disposizioni attuative della nuova norma:
a) il Durc è richiesto ai ai lavoratori autonomi per appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche e lavori privati in edilizia;
b) è richiesto ai datori di lavoro per appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche, per lavori privati in edilizia e per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.

L’art. 5 del DM 24 ottobre 2007 elenca le condizioni per il rilascio del Durc:
a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto;
d) richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
e) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
f) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

La verifica delle suddette condizioni deve essere effettuata solo sulle posizioni contributive delle aziende con dipendenti.

Tenuto conto che i benefici sono di norma erogati mensilmente, il Durc, ai sensi del comma 1, dell’art. 7 del DM 24 ottobre 2007, ha validità mensile.
Il termine entro cui deve essere accertata la condizione di regolarità del datore di lavoro che richiede i benefici è fissato in 30 giorni (art. 6, DM 24 ottobre 2007)
L’art. 9 dello stesso DM individua le tipologie di pregresse irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare di ostacolo al rilascio del Durc: introduce, nei confronti delle imprese, la regolarità in materia lavoristica e di tutela delle condizioni di lavoro.
L’allegato A), elenca le ipotesi di irregolarità riferite a queste ultime fattispecie e indica, accanto ad ognuna di esse, il periodo di tempo sanzionato dal non rilascio di un Durc regolare, anche nel caso di azienda con una situazione contributiva regolare. Questo periodo è detto “sanzione accessoria” e va dai tre ai ventiquattro mesi, in relazione alla gravità della violazione accertata. L’ambito di efficacia di questa tipologia di sanzione non può essere esteso al Durc rilasciato in relazione ad appalti pubblici e privati, ma deve riferirsi al Durc finalizzato alla fruizione dei soli benefici normativi e contributivi (si veda l’art. 1, comma 1176, della Finanziaria 2007, come chiarito anche dalla Circolare Ministeriale 5/2008). In attesa dell’attivazione di forme di sinergia con gli Enti preposti all’elevazione delle sanzioni, le aziende sanzionate dovranno provvedere all’immediata segnalazione della sanzione ricevuta.

il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 5 del 30 gennaio 2008 ha illustrato i contenuti del DM 24 ottobre 2007 e ha individuato i benefici normativi e contributivi la cui fruizione è subordinata, dal 1° gennaio 2008, al possesso del Durc: tutti i datori di lavoro che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, dovranno essere in possesso della regolarità contributiva attestata tramite il Durc.
Il DM 24 ottobre 2007 estende il requisito di regolarità anche agli adempimenti contributivi nei confronti degli altri Istituti previdenziali. Perciò i datori di lavoro dovranno dichiarare la regolarità dell’assolvimento degli eventuali obblighi previdenziali e assistenziali nei confronti degli altri Enti previdenziali e (solo per imprese del settore edile) degli obblighi contributivi nei confronti delle Casse edili.

L’Inps, nella Circolare n. 51 del 18 aprile 2008, illustra le modalità e i tempi per la presentazione della dichiarazione di applicazione dei contratti collettivi: ciò deve essere fatto preferibilmente per via telematica attraverso il sito internet www.inps.it.

E’ stata realizzata un’applicazione che consentirà il controllo automatico della regolarità contributiva mensile delle aziende. Specifici “semafori” daranno indicazione della regolarità contributiva aziendale:
– “semaforo verde” indicherà l’assenza di irregolarità;
– “semaforo rosso” indicherà la presenza di irregolarità rilevate nel percorso di lettura dei dati contenuti nel fascicolo Durc. In presenza di irregolarità il sistema invia automaticamente una e-mail all’azienda e al consulente, nella quale vengono indicate le cause ostative alla regolarità. Il termine per regolarizzare la posizione non deve essere superiore a 15 giorni, come previsto dall’art. 7, comma 3, del Decreto.

L’Inps segnala l’emanazione del DM n. 74 del 25 febbraio 2008 che disciplina la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore di opere, forniture e servizi.

LA DOCUMENTAZIONE 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 1175 e 1176.
Di seguito riportiamo i due commi:

1175. A decorrere dal 1º luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita` contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale.

1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita` di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarita` contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarita` di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell’entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarita` contributiva nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.

Decreto del Ministro del lavoro 24 ottobre 2007 – Documento Unico di Regolarità contributiva;

Circolare n. 5 del 30 gennaio 2008;

Circolare n. 51 del 18 aprile 2008.

 


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