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DM 11/3/08: detrazione 55% per riqualificazione energetica
Procedure per usufruire dei benefici degli edifici fino al 2010 con i nuovi valori limite

Il nuovo decreto interviene sul precedente DM 19 febbraio 2007 "aggiornando" al 2010 le disposizioni e apportando alcune modifiche ai requisiti da rispettare per poter usufruire delle detrazioni.

Le novità
Gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 devono avere l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e la trasmittanza termica non superiori ai valori definiti dal DM 11 marzo 2008, decreto che ha fissato i nuovi valori limite di fabbisogno energetico e di trasmittanza da rispettare per accedere alla detrazione del 55%.

Oltre alla sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaie a condensazione, tra gli interventi agevolabili c’ è la sostituzione con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Come ottenere l’agevolazione
Per le spese sostenute nel 2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel 2007, è necessario:
1. ottenere l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica;
2. trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, on line dal partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica:
a) i dati contenuti nell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, avvalendosi dello schema di cui all’allegato A al DM 19/02/2007, prodotto da un tecnico abilitato;
b) la scheda informativa di cui all’allegato E relativa agli interventi realizzati ovvero, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e per l’installazione di pannelli solari, la scheda informativa di cui all’allegato F del nuovo decreto.

Il nuovo decreto aggiunge una terza alternativa all’art. 5, comma 1 del DM 19 febbraio 2007 (che impone di redigere l’attestato di certificazione energetica utilizzando le procedure approvate dalle Regioni o quelle stabilite dai Comuni prima dell’8 ottobre 2005): per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’attestato va prodotto utilizzando le procedure e metodologie di cui all’articolo 6, del Dlgs 192/2005, oltre che quelle regionali o comunali.
Il DM 19 febbraio 2007 è il Decreto interministeriale che definisce le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e che contiene, in allegato, le Linee guida nazionali.

Ci sono novità per la determinazione dell’indice di prestazione energetica ai fini dell’attestato di qualificazione per gli interventi sull’involucro edilizio, per l’installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di riscaldamento fino a 100 kW. Per i lavori realizzati a partire dal 2008, si può infatti applicare, in alternativa al calcolo contenuto dell’allegato I del Dlgs 192/2005, la metodologia di cui all’allegato G al nuovo decreto.

Cambiano i valori limite di prestazione energetica per la climatizzazione invernale da rispettare negli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.
Il DM 19/02/2007 imponeva il conseguimento di un valore inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle all’allegato C al DM stesso.
Secondo il nuovo decreto, per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, tali valori non devono superare quelli definiti dal DM 11 marzo 2008. Lo stesso vale per il valore della trasmittanza termica in caso di interventi sull’involucro di edifici esistenti: nel 2008 i valori limite cui far riferimento non saranno più quelli dell’allegato D al decreto 19/02/2007, ma quelli definiti dal DM 11 marzo 2008.

I nuovi articoli
Il nuovo articolo 9-bis è dedicato alla ripartizione della detrazione: il contribuente sceglie irrevocabilmente di ripartire la detrazione in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci; vengono disciplinate la vendita, la donazione o la successione dell’immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi.

L’articolo 9-ter interviene sulla procedura per usufruire della detrazione per interventi su coperture e pavimenti realizzati nel 2007: per questi interventi, attuati secondo i requisiti di trasmittanza termica (tabella 3, Finanziaria 2007, modificata dalla Finanziaria 2008), è possibile fruire della detrazione, a condizione che l’attestato di certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati siano inviati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta.

Con l’articolo 11-bis viene stabilito che i parametri di risparmio energetico rilevanti ai fini della detrazione siano quelli applicabili alla data di inizio dei lavori: ai lavori iniziati nel 2007 si applicano i parametri previsti all’articolo 1, commi 344 e 345 della Finanziaria 2007; per i lavori iniziati nel 2008 valgono quelli del DM 11 marzo 2008.

Il nuovo allegato F contenente la scheda informativa per interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e l’installazione di pannelli solari.
Una novità è rappresentata anche dall’allegato G, contenente uno schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio.

Il Decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 


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