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Lavori pubblici: procedure a evidenza pubblica
L'Authority sostiene che la realizzazione di opere pubbliche da parte di privati rientra nella categoria degli appalti pubblici

Se un privato realizza opere pubbliche oggetto di accordi convenzionali stipulati con le amministrazioni in attuazione di specifici programmi urbanistici, quali i piani di riqualificazione urbana, sono obbligatorie procedure ad evidenza pubblica. Con la Determinazione 4/2008, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha disposto le procedure da seguire casi simili.

– Gli accordi convenzionali rientrano nei cosiddetti "programmi complessi", che sono stati introdotti nel sistema nazionale di governo del territorio negli anni ’90, trasferendo sul piano negoziale sia i rapporti tra i soggetti pubblici coinvolti, sia quelli tra gli stessi soggetti pubblici e i soggetti privati interessati, attribuendo a questi ultimi un ruolo attivo nella politica di trasformazione territoriale.

– L’accordo sulla base del quale si dà attuazione al programma si fonda su uno "scambio di prestazioni": a fronte del riconoscimento al soggetto privato di diritti edificatori, vengono cedute dal privato aree e/o realizzate opere di adeguamento infrastrutturale e di trasformazione del territorio.

Questi accordi trovano espressione formale nelle convenzioni urbanistiche (il cui archetipo è la convenzione di lottizzazione prevista dall’art. 28 della Legge 1150/1942) e si iscrivono a pieno titolo nell’alveo dell’amministrazione negoziata.

– L’Autorità ha richiamato inoltre la sentenza 12 luglio 2001 (causa C399-98) della Corte di Giustizia Europea, la quale afferma che la realizzazione delle opere di urbanizzazione è da ricondurre all’ "appalto pubblico di lavori" e che, quindi, si applica l’obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria.

Anche le convenzioni urbanistiche tramite cui i privati si obbligano a realizzare opere pubbliche sono da ricondurre alla categoria dell’ "appalto pubblico di lavori" e che, quindi, debbano essere affidate secondo procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto del diritto comunitario e nazionale vigente. Occorre individuare quali siano le procedure ad evidenza pubblica da applicare: le fattispecie in esame, anche se prevedono la realizzazione di opere pubbliche, non trovano una specifica regolamentazione nel Dlgs 163/2006 (Codice degli appalti), in cui vengono disciplinate le ordinarie procedure per la realizzazione di opere pubbliche e la fattispecie delle opere di urbanizzazione a scomputo di contributi concessori o conseguenti a piani di lottizzazione.

– L’Autorità sostiene che le procedure che risultano più consone al tipo di affidamento in questione sembrano essere la finanza di progetto di cui agli artt. 153 e seguenti ed il dialogo competitivo di cui all’art. 58 del Codice dei contratti (al momento non ancora concretamente utilizzabile, visto che non è stato emanato il regolamento attuativo ex art. 5).

Entrambi gli istituti consentono all’amministrazione di instaurare un dialogo aperto con gli offerenti e rispondono alla complessità degli interventi che l’amministrazione di solito pone in essere nell’ambito dei "programmi complessi". Il ricorso all’istituto del dialogo competitivo consentirebbe all’amministrazione di verificare le risposte del mercato relativamente a tutti gli aspetti dell’intervento, per definire meglio il progetto anche mediante la combinazione dei migliori elementi delle proposte pervenute dai privati.

Determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 2 aprile 2008, n. 4


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