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Soggette a verifica straordinaria attestazioni SOA non più efficaci
La Circolare del 28 febbraio 2008 n. 2169 chiarisce alcuni punti del decreto 21 dicembre 2007 n. 272

Il Ministero delle infrastrutture, con l’allegata circolare 28 febbraio 2008, n. 2169, previa intesa con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ritiene opportuno chiarire alcuni punti del proprio decreto 21 dicembre 2007, n. 272, concernente il "Regolamento recante norme per l`individuazione dei criteri, modalità e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (1° luglio 2006)".

La circolare ministeriale fornisce, in particolare, precisazioni sui tempi che le SOA devono rispettare per la trasmissione dei dati relativi ai certificati di lavori ed alle fatture utilizzati per il rilascio delle attestazioni e sulla durata della verifica straordinaria delle attestazioni stesse.

Sulla durata di detta verifica, è importante richiamare l’attenzione delle imprese qualificate SOA sulla precisazione fornita da detto Ministero, con la circolare in esame: sebbene le attestazioni SOA abbiano efficacia quinquennale, l’articolo 253, comma 21, del D. lgs. n. 163/2006 non limita la verifica alle attestazioni ancora valide, ma la estende a tutte quelle rilasciate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2000 ed il 1° luglio 2006, e dunque anche a quelle non più efficaci al momento in cui la verifica straordinaria ha inizio (articolo 1 del D.M. 272/2007).

Di seguito, il testo integrale della circolare.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE – CIRCOLARE 28 febbraio 2008, n. 2169
Decreto 21 dicembre 2007, n. 272 – Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri, modalita’ e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (1° luglio 2006)

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2008, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 n. 272, concernente l’oggetto, si ritiene opportuno, previa intesa con l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture, fornire alcuni chiarimenti con riferimento alla durata della verifica straordinaria ed al limite temporale per la trasmissione dei dati relativi ai certificati di lavori ed alle fatture utilizzati per il rilascio delle attestazioni SOA.

Al riguardo, la disposizione contenuta nel comma 2, dell’art. 2 del predetto decreto prevede che: «Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, le SOA trasmettono all’Osservatorio presso l’Autorita’, di seguito denominato "Osservatorio", i dati previsti dall’art. 4, comma 1, relativi ai certificati ed alle fatture di cui all’art. 1, utilizzando i predetti modelli informatici di comunicazione.» Il mancato rispetto del termine di sessanta giorni puo’ comportare l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 3.

Preliminarmente va precisato che, sebbene le attestazioni SOA abbiano efficacia quinquennale, la disposizione legislativa (art. 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) non limita la verifica alle attestazioni vigenti, ma la estende a tutte quelle rilasciate nel periodo dal 1° marzo 2000 al 1° luglio 2006 (data quest’ultima di entrata in vigore del codice), e dunque anche a quelle non piu’ efficaci al momento in cui la verifica straordinaria ha inizio. A tale previsione si conforma l’art. 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, n. 272.

Quanto al dies a quo di decorrenza del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, per la comunicazione dei dati da parte delle SOA, esso coincide con la trasmissione dei modelli informatici da parte dell’Autorita’ di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Detta trasmissione avverra’, nel rispetto del principio della simultaneita’ per tutte le SOA destinatarie, per periodi di tempo omogenei, che l’autorita’, di volta in volta, individuera’, anche alla luce dell’esperienza operativa dell’andamento della verifica straordinaria e delle eventualita’ criticita’ segnalate dai soggetti chiamati a confermare i dati relativi ai certificati di lavori ed alle fatture. Su tale via, se l’autorita’ di vigilanza trasmettera’, ai sensi dell’art. 2, comma 1, il modello informatico relativo alle attestazioni rilasciate nel corso dell’anno 2005, le SOA, entro sessanta giorni, dovranno trasmettere all’osservatorio i certificati e le fatture relativi a quella annualita’. Questo consentira’ anche di programmare e scaglionare, nel rispetto dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza, l’attivita’ di tutti i soggetti coinvolti dalla verifica straordinaria di cui all’art. 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

fonte: www.ance.it

 


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