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La Camera chiede bonus volumetrici senza limiti per efficienza energetica
Contributo del 55% degli extra-costi per nuovi edifici ad alta efficienza, anche se iniziati dopo il 31 dicembre 2007

Via libera allo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/32/CE sull’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE, volta ad accrescere l’uso efficiente ed efficace dell’energia nell’Unione europea, a favorire misure per l’efficienza energetica e a promuovere il mercato dei servizi energetici.

Primi 2 commi dell’art. 11: negli edifici di nuova costruzione, scomputo dei maggiori spessori dei solai e i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento dell’isolamento termico, con riferimento alla sola parte eccedente lo spessore di 30 centimetri, e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.
Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sono consentiti maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura, da parte di entrambi gli edifici confinanti.
A questo proposito, la Commissione invita il Governo a valutare l’opportunità di non prevedere la misura dei limiti delle deroghe ammesse nei calcoli dei volumi e delle distanze minime (commi 1 e 2) al fine di non creare eccessivi vincoli che potrebbero scoraggiare l’effettuazione di opere finalizzate al miglioramento dell’isolamento termico.

Il comma 4 dell’art. 11: intervento su una norma della Finanziaria 2007 che non ha mai avuto attuazione, vale a dire l’art. 1, comma 351, che prevede un contributo pari al 55% degli extra-costi (comprese le maggiori spese di progettazione) sostenuti per interventi su nuove costruzioni di volumetria superiore a 10.000 mc, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori indicati dal Dlgs 192/2005 (allegato C, numero 1), tabella 1), nonché di fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l’illuminazione.
Il contributo spettava a condizione che i lavori fossero avviati entro il 31 dicembre 2007 e terminati entro i tre anni successivi. Gli interventi sarebbero stati finanziati con un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2008-2009 istituito dal comma 352, che prevede anche che le modalità per l’accesso all’incentivo siano stabilite da un decreto ministeriale.
Il decreto all’esame proroga la data ultima di inizio lavori al 31 dicembre 2009 e quella di fine lavori entro i tre anni successivi.

Il provvedimento attuativo del comma non è ancora stato emanato a causa di alcune difficoltà tecniche, di conseguenza le dotazioni del Fondo sono ancora integre. La nuova norma provvede solo a precisare un’altra data di inizio lavori, al fine di considerare il progresso tecnologico nel settore dell’efficienza energetica negli edifici e permettere, nell’ambito delle medesime dotazioni del Fondo, la realizzazione di edifici dimostrativi maggiormente performanti da un punto di vista energetico.

Le prestazioni energetiche richieste per l’accesso ai benefici di cui comma 351 e 352 sono da attribuirsi a pochissimi edifici «all’avanguardia» da un punto di vista tecnologico. La modifica, volta ad includere fra gli interventi agevolati anche quelli con date di inizio lavori successive al 31 dicembre 2007, potrà ben essere ricompresa nelle dotazioni del citato Fondo.

Il comma 2 dell’art. 13 prevede che, nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici od ad uso pubblico, le amministrazioni pubbliche si attengono a quanto stabilito dai decreti attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del Dlgs 192/2005.
La Commissione ricorda che tali decreti attuativi non risultano ancora emanati e – nel parere – invita il Governo a provvedere affinché siano emanati sollecitamente.

Pochi giorni fa i decreti hanno ricevuto il via libera della Conferenza Unificata. La Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame, proponendo di subordinare i bonus volumetrici previsti dall’art. 11, al conseguimento di una riduzione minima del 10% dell’indice di prestazione energetica previsto dal Dlgs 192/2005.

Bozza non ancora in vigore 03/03/2008
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio

Parere della Commissione delle Attività Produttive

Parere della Commissione Bilancio

Parere della Conferenza Unificata

 


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