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Il "Codice beni culturali e paesaggio" è legge
Il Consiglio dei Ministri del 19/3 ha dato il via libera definitivo al Codice: le novità in una nota del ministero dei beni culturali

Le modifiche contenute nei due schemi di decreto legislativo riguardano sia la parte Beni culturali sia la parte Paesaggio. Sui testi, già approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, hanno reso il prescritto parere, in senso favorevole, sia la Conferenza unificata il 28 febbraio 2008 che le competenti Commissioni di Camera e Senato (5 e 6 marzo 2008).

Più attenzione quindi al paesaggio, alla pianificazione, alla tutela, seppure con meno burocrazia. E anche una commissione ad hoc, che potrà contare su 15 milioni di euro l’anno, per aiutare i comuni a liberarsi degli ecomostri.

Il codice è il frutto di due anni di lavoro e dell’impegno della Commissione presieduta da Salvatore Settis, ed è di per sé un po’ un miracolo, fa notare Rutelli, che parala di "svolta storica". Ottenuto grazie alla disponibilità della Conferenza Stato Regioni e del Parlamento che (pur riunendosi nelle ultime settimane per esaminare il testo) sono riusciti a trovare "un buon compromesso", che è diventato traguardo definitivo anche grazie "all’ atteggiamento costruttivo" dell’opposizione.

Diverse le novità: grazie alle nuove regole, per esempio, i beni culturali non saranno più assimilabili a semplici ‘merci’. E un maggiore coordinamento tra le diverse disposizioni comunitarie e gli accordi assicurerà una più forte tutela sulla loro circolazione internazionale. Viene confermata la disciplina della Convenzione Unesco del 1970 contro l’illecita esportazione dei beni culturali e sulle azioni per ottenerne la restituzione. Non solo: il testo prevede nuove regole anche per la salvaguardia del patrimonio immobiliare pubblico nell’ipotesi di dismissione o di uso per valorizzazione economica. E nel caso le regole non vengano seguite, il blocco immediato della dismissione. Ma il campo nel quale il Codice interviene di più, e’ proprio quello del Paesaggio, con una nuova definizione che gli attribuisce un "valore primario e assoluto" affidato alla tutela dello Stato.

Il nuovo codice punta molto sulla pianificazione e introduce a la collaborazione obbligatoria Stato-Regioni per i piani che riguardano beni paesaggistici. I piccoli comuni, controllati dalle Regioni, potranno autorizzare costruzioni solo nel caso dispongano di strumenti tecnici adeguati. Torna importante il ruolo delle soprintendenze, che con il nuovo Codice dovranno emettere un parere "vincolante preventivo sulla conformità dell’intervento ai piani paesaggistici e ai vincoli". Mentre questo parere sarà semplicemente obbligatorio e non più vincolante, nel caso che il ministero abbia già fatto il controllo. Tempi più veloci, a cominciare da quelli dei pareri delle soprintendenze (15 giorni invece di 60).

I vincoli dovranno essere rivisti entro un anno. Particolarmente soddisfatto anche il Presidente della Commissione ambiente della Camera, Ermete Realacci, secondo il quale il codice "sara’ un valido aiuto per valorizzare il nostro patrimonio artistico e paesaggistico" anche perché il testo "varato è frutto di una proficua collaborazione fra Governo, Regioni (su cui si era espresso positivamente il Presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani) e Parlamento, ma anche un caso di stabilità fra il lavoro di due Governi che si sono succeduti, considerando alcuni elementi di continuità con il codice Urbani.

Anche il Ministro delle politiche agricole, Paolo De Castro, ha voluto esprimere la propria soddisfazione, sottolineando, fra l’altro, un aspetto particolare del codice: "Gli alberi monumentali saranno protetti dal codice dei Beni ambientali e paesaggistici. Finalmente un patrimonio straordinario di biodiversità e di specie rare e di pregio sarà tutelato dallo Stato come accade per beni archeologici".

Queste le novità come riportati da una nota pubblicata dal ministero dei beni culturali

Beni Culturali

– più efficace coordinamento tra disposizioni comunitarie, accordi internazionali e normativa interna per assicurare il controllo sulla circolazione internazionale dei beni appartenenti al patrimonio culturale specificando che questi non sono assimilabili a merci;

– conferma della disciplina della Convenzione Unesco del 1970 sulla illecita esportazione dei beni culturali e sulle azioni per ottenerne la restituzione;

– salvaguardia del patrimonio culturale immobiliare di proprietà pubblica nell’ipotesi di dismissione o utilizzazione a scopo di valorizzazione economica mediante il ripristino dell’impianto normativo del DPR n. 283 del 2000 allo scopo di scongiurare la dispersione di immobili pubblici di rilevanza culturale e previsione di una clausola risolutiva automatica degli atti di dismissione per il caso di mancato rispetto delle nuove regole. Le modifiche tendono pertanto a porre riparo agli effetti, all’epoca tanto contestati, della normativa Urbani sulla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

Paesaggio

Le modifiche alla parte Terza del Codice riguardante il paesaggio muovono dalla considerazione, di recente ribadita dalla Corte Costituzionale con sentenza 14 novembre 2007 n. 367, che il paesaggio è un valore "primario e assoluto" che deve essere tutelato dallo Stato, prevalente rispetto agli altri interessi pubblici in materia di governo e di valorizzazione del territorio.

Partendo da questo presupposto le novità introdotte dal provvedimento rafforzano la tutela del paesaggio a vari livelli:

definizione di paesaggio. Sulla scorta dei principi espressi dalla Corte Costituzionale è stata formulata una nuova definizione di "paesaggio" adeguata ai principi della Convenzione Europea ratificata nel 2004 nonché alle finalità di tutela del Codice.

pianificazione paesaggistica. Viene ribadita la priorità della pianificazione come strumento di tutela e di disciplina del territorio. Pur rientrando la redazione del piano tra le competenze delle regioni, è riconosciuta al Ministero dei beni culturali la partecipazione obbligatoria alla elaborazione congiunta con le regioni di quelle parti del piano che riguardano beni paesaggistici (vincolati in base alla Legge Galasso o in base ad atti amministrativi di vincolo). Ciò dovrebbe servire a stabilire fin da principio delle regole certe e univoche dalle quali non possono sottrarsi gli strumenti urbanistici e gli atti di autorizzazione alla realizzazione di interventi sul paesaggio. La finalità è anche quella di eliminare, data la certezza delle regole, un inutile e attualmente cospicuo contenzioso sulle autorizzazioni oggi richieste in base all’insussistenza di regole.

autorizzazione degli interventi sul paesaggio. Attualmente le Soprintendenze rivestono un ruolo marginale, essendo ad esse consentito un mero controllo di legittimità successivo sull’autorizzazione rilasciata dai comuni. Col nuovo Codice le Soprintendenze dovranno emettere un parere vincolante preventivo sulla conformità dell’intervento ai piani paesaggistici ed ai vincoli così rafforzando la tutela del paesaggio. E’ stata accolta la richiesta della Conferenza Unificata di modificare la natura del parere – da vincolante a meramente obbligatorio – quando il Ministero abbia positivamente vagliato l’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici.

Nel senso della semplificazione e della celerità del procedimento amministrativo viene abbreviato il termine che le Soprintendenze hanno a disposizione per emettere il parere, portato da sessanta a quarantacinque giorni. Scaduto tale termine, può essere indetta una conferenza di servizi nell’ambito della quale il soprintendente ha ancora 15 giorni per emettere il proprio parere. In mancanza, decide la regione o il comune delegato. Infine, la delegabilità ai comuni del potere di autorizzazione è limitata ai casi in cui essi dispongano di adeguati uffici tecnici ed assicurino la separazione tra gli uffici che valutano gli aspetti urbanistici e quelli che valutano gli aspetti paesaggistici;

revisione dei vincoli. Viene introdotto l’obbligo di rivedere entro un anno i vincoli esistenti, allo scopo di specificare le regole che devono essere osservate in virtù del vincolo (inedificabilità assoluta, ovvero edificabilità entro limiti e con prescrizioni precise e certe);

demolizioni. Viene prevista l’istituzione di un’apposita struttura tecnica presso il MIBAC incaricata di assistere i comuni e di intervenire quando necessario direttamente, per la demolizione degli ecomostri. La disposizione va letta congiuntamente con la disposizione contenuta nella Legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 404 e 405) che stanzia 15 milioni di Euro all’anno a partire dal 2008 per gli interventi di recupero del paesaggio.

fonte: www.regioni.it

 


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