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Bonus volumetrici per isolamento termico edifici
ll nuovo legislativo su efficienza energetica semplifica l’iter per l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici

1) Premio volumetrico per murature e solai necessari al miglioramento dell’isolamento termico degli edifici;
2) 25 milioni di euro per gli interventi realizzati dalle ESCO;
3) installazione di pannelli solari e fotovoltaici solo con DIA;
4) attribuzione all’Enea delle funzioni di “Agenzia nazionale per l’efficienza energetica”;

Questi i principali contenuti dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/32/CE sull’efficienza e i servizi energetici, approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 febbraio scorso.

Il decreto stabilisce le misure per l’efficienza degli usi finali dell’energia sotto il profilo di costi e benefici, definisce obiettivi indicativi, meccanismi, incentivi e quadro istituzionale-finanziario-giuridico necessari a eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che impediscono un efficiente uso finale dell’energia, e creando le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica agli utenti finali.

Edilizia pubblica
Le pubbliche amministrazioni avranno l’obbligo:
– di utilizzare gli strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico, che prevedono una riduzione dei consumi;
– redigere le diagnosi energetiche degli edifici pubblici, in caso di ristrutturazione degli impianti termici o di ristrutturazioni edilizie riguardanti almeno il 15% della superficie esterna dell’involucro edilizio;
– redigere la certificazione energetica degli edifici, in caso di metratura utile superiore ai 1000 metri quadrati;
– esporre al pubblico l’attestato di certificazione, ai sensi del Dlgs 192/2005.

Stato e Regioni
Con le modalità previste dall’art. 2, comma 167 (Finanziaria 2008) gli obiettivi minimi di risparmio energetico necessari per raggiungere gli obiettivi nazionali indicativi individuati con i PAEE saranno ripartiti fra le Regioni e le Province autonome. Successivamente le Regioni e le Province autonome dovranno adeguare i propri piani o programmi in materia di efficienza energetica negli usi finali.

Alle Regioni inadempienti il Governo invierà un motivato richiamo a provvedere; se, entro sei mesi dala richiamo la Regione sarà ancora inadempiente, il Governo procederà al commissariamento.

Dal 1° gennaio 2009, agli interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi, in cui il terzo risulta essere una ESCO, saranno destinati 25 milioni di euro (in base alle risorse di cui all’articolo 1, comma 1113, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007).

Bonus volumetrici per pareti e solai
Negli edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura, e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi.

E’ permesso, nel rispetto di questi limiti, derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale nonché alle altezze massime degli edifici.

Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportano maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura, potranno derogare alle norme sulle distanze minime tra edifici e dal nastro stradale – con un massimo di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti esterne – e alle altezze massime degli edifici – nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore delle coperture. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

Semplificazioni per impianti solari termici e fotovoltaici
Le installazioni di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici sono interventi di manutenzione ordinaria, non soggetti a DIA. E’ sufficiente una comunicazione preventiva al Comune, ad esclusione degli edifici nei centri storici.

Per realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento sarà sufficiente un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, nel rispetto delle normative in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e può costituire, dove occorre, una variante allo strumento urbanistico.

Enea
All ‘Enea sarà Agenzia nazionale per l’efficienza energetica. I suoi compiti saranno:
– monitorare i progetti realizzati e le misure adottate;
– predisporre proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico e per l’attuazione del meccanismo dei certificati bianchi;
– assicurare l’informazione a cittadini, imprese, pubblica amministrazione e operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico e sul quadro finanziario e giuridico.

Ogni anno predisporrà il Rapporto per l’efficienza energetica, in cui proporrà eventuali misure aggiuntive necessarie al raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico da individuare con i Piani di azione sull’efficienza energetica.

Leggi lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.


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