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Le nuove norme tecniche per le costruzioni
Ad integrazione della notizia pubblicata ieri proponiamo una breve guida esplicativa alle nuove NTC

Articolo 20: regolamentazione della durata del regime transitorio, delle norme applicabili in questo periodo, dei casi di esclusione dal regime transitorio e dell’ istituzione della commissione di monitoraggio delle nuove norme tecniche.

Comma 1: il 30 giugno 2009 è il termine ultimo per poter scegliere quale norma applicare

Comma 2: fino al 30 giugno 2009 il progettista può scegliere se fare riferimento a:
– i DD.MM. del 20-11-1987, 3-12-1987, 11-3-1988, 4-5-1990, 9-1-1996 e 16-1-1996, applicativi della legge 1086/1971 e 64/1974;
– il D.M. 14-9-2005 (Norme tecniche per le costruzioni);
– il D.M. 14-1-2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni) che entra in vigore il 5 marzo 2008.

Le norme tecniche vedono sono principalmente indirizzate al progettista ma per la valutazione degli impegni ed oneri è opportuno verificare a quale normativa tecnica il progettista ha fatto o farà riferimento al momento della progettazione delle strutture portanti.

Comma 3: continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino al termine dei lavori e all’eventuale collaudo (per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, per quelle per cui le amministrazioni aggiudicatici hanno affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell’entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche approvate con D.M. 14-9-2005).

Comma 4: la proroga al 30 giugno 2009 non si applica alle verifiche tecniche e alle nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali di competenza statale, la cui funzionalità assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile durante gli eventi sismici e opere che possono assumere importanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (si veda l’alegato al D.M. 21-10-2003)

Comma 5: entro il 31 dicembre 2010 in rispettivi prprietari dovranno effettuare le verifiche tecniche (terzo comma dell`art. 2 dell`Ordinanza 20-3-2003, n. 3274) e riguardare prima di tutto edifici ed opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2 (eccetto opere ed edifici progettati in base alle norme sismiche vigenti dal 1984).

Commi 6 e 7: il Ministro ha istituito una commissione consultiva (costituita da rappresentanti delle regioni e degli enti locali, associazioni imprenditoriali ed ordini professionali) operativa fino al 30 giugno 2009, per monitorare le revisioni generali delle norme tecniche (D.M. 14 gennaio 2008) ed eventuali adeguamenti normativi.

Notizia di ieri, 4 marzo 2008

 

 


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