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Edilizia privata: realizzazione di alloggi in locazione
Un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce 9.921.000 tra le Regioni da detinare ai comuni ad alta tensione abitativa

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri del 21 novembre 2007 (GU n. del 27-02-2008) è stata ripartita tra le Regioni, in considerazione della presenza di Comuni ad alta tensione abitativa, la somma di Euro 9.921.000 a valere sul Fondo per l’edilizia a canone speciale istituito dalla Legge 350/2003 (Finanziaria 2004) e gestito dal Ministero delle Infrastrutture.

Le somme assegnate al Fondo dalla Finanziaria per il 2004 dovevano essere ripartite in tre successive annualità. ma il Fondo è rimasto inattuato e i finanziamenti sono stati in seguito riassegnati, per il triennio 2007-2009, dalla Legge 296/2006 (Finanziaria 2007).

Le risorse così previste sono destinate ai comuni ad alta tensione abitativa, e ai sensi dell’art 3 commi 108-115 della Legge 350/93 Finanziaria 2004, per la costruzione e il recupero di unità immobiliari da concedere in locazione, a tempo determinato e a "canone speciale", a soggetti il cui reddito annuo complessivo sia fuori dalla soglia massima prevista dalle leggi regionali per l’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata.

Soggetti attuatori degli interventi, previa stipula di apposita convenzione con il Comune, sono esclusivamente le imprese di costruzioni. Ad esse, grazie al finanziamento pubblico, saranno concesse agevolazioni di natura prevalentemente fiscale che dovranno sicuramente riguardare:

– investimenti necessari per l’attuazione dei programmi, oneri di progettazione, direzione lavori, sicurezza dei cantieri, contributo concessorio, oneri di urbanizzazione e manutenzione straordinaria;
– incidenza del canone ai fini IRPEF-IRPEG.

Per quanto riguarda l’attuazione dei programmi, le norme specificano che gli immobili dovranno avere una superficie complessiva non superiore a 100 mq ed essere vincolati alla locazione a canone speciale per la durata prevista dalla convenzione e comunque per almeno 5 anni.

I comuni, nell’ambito delle convenzioni stipulate, possono disporre la riduzione/esenzione degli oneri di urbanizzazione o del costo di costruzione nonchè la riduzione dell’aliquota ICI, anche differenziando tali benefici in relazione alle caratteristiche degli interventi e agli impegni assunti dall’imprenditore.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri del 21 novembre 2007

 


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