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Lombardia, casa: infondata questione di legittimità dal Tar 27/07/06
La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso sulla legge per l'assegnazione degli alloggi popolari

La Corte Costituzionale ha respinto, dichiarandola "manifestamente inammissibile" per alcune parti e "manifestamente infondata" per altre, la questione di legittimità sollevata dal Tar della Lombardia sulla Legge regionale 7/2005 che prevedeva, per presentare domanda per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il requisito di residenza o attività lavorativa in Lombardia da almeno cinque anni.

L’ordinanza (32/2008) conferma le tesi sostenute da Regione Lombardia, rigettando integralmente tutte le eccezioni di costituzionalità sollevate dal Tar, che si era pronunciato il 27 luglio del 2006 su un ricorso presentato da varie persone e appoggiato dai sindacati degli inquilini (Sicet, Sunia, Cgil, Cisl).

L’assessore alla Casa e Opere pubbliche, Mario Scotti ricorda "l’impegno di Regione Lombardia, in stretta collaborazione con gli Enti locali, per mettere a disposizione oltre 2.700 nuovi alloggi, impegno recentemente sancito dai nuovi Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale con un finanziamento di 181 milioni", oltre che gli investimenti sul Fondo sostegno affitti, i contributi per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie (40 milioni) e la lotta all’abusivismo che "prosegue e si intensifica".

L’ORDINANZA DELLA CONSULTA

Nell’ordinanza del Tar si riteneva che la Legge regionale violasse gli articoli 117 (competenza legislativa), 3 (uguaglianza dei cittadini), 47 (diritto all’abitazione), 101, 103, 104, 111 (funzioni della Magistratura) della Costituzione.

La Consulta ha invece ritenuto che:

non c’è violazione dell’articolo 117, in quanto la materia Edilizia residenziale pubblica, cioè la disciplina della gestione degli alloggi e la regolamentazione delle modalità di assegnazione rientrano nella competenza legislativa delle Regioni e perché la previsione delle modalità di assegnazione non invade la competenza esclusiva dello Stato chiamato a determinare i livelli essenziali delle prestazioni, relative ai diritti civili e sociali, da garantire su tutto il territorio nazionale;

non c’è violazione dell’articolo 3, in quanto l’introduzione del requisito della durata della residenza o dello svolgimento del lavoro in Lombardia non risulta essere un fattore di discriminazione dal momento che questo requisito risulta non irragionevole ai fini dell’assegnazione quando si pone in coerenza con le finalità che il legislatore intende perseguire, in particolare dove comunque si realizza un equilibrato bilanciamento tra i valori costituzionali in gioco;

non c’è violazione degli articoli sulle norme sulla giurisdizione (101, 103, 104, 111), in quanto la legge opera su un piano diverso da quello del potere giurisdizionale esercitato dal Tar, avente ad oggetto atti amministrativi. La legge si pone su un diverso livello.

fonte: www.regione.lombardia.it

 


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