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Energia, uso efficiente anche in comune
Schema di d.lgs. che prevede molti adeguamenti normativi, dall’urbanistica all’edilizia fino alle forniture di beni e servizi per evitare sprechi nel pubblico e nel privato

Risparmi energetici con coinvolgimento degli enti locali. I quali potrebbero ben presto avere a che fare con un mutamento della normativa in diversi settori che impattano sul consumo di energia.

Un esempio? La normativa per l’edilizia, con modifiche alle regole sulle volumetrie degli edifici. Ha dunque importanti riflessi anche sulle amministrazioni locali lo schema di decreto legislativo recante “attuazione della direttiva 2006/32/ce del parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/Cee del consiglio”, provvedimento che il governo dovrebbe approvare nella riunione di oggi.
Lo schema di dlgs precisa intanto che gli obiettivi nazionali indicativi di risparmio energetico sono individuati con i Piani di azione sull’efficienza energetica di cui all’articolo 14 della direttiva 2006/32/CE  (il primo di tali piani è stato inviato dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione Europea lo scorso luglio 2007). Le funzioni di agenzia nazionale per l’efficienza energetica  vengono affidate all’ENEA, individuando anche le modalità per il monitoraggio attraverso la redazione di rapporti annuali a cura dell’Agenzia stessa. Si provvede poi ad un’armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di efficienza energetica per definire un quadro di attuazione armonizzato della direttiva alla luce dei dettami costituzionali dell’Italia in materia di energia: la norma ricalca quanto già previsto dal Parlamento nell’ultima legge finanziaria in materia di fonti rinnovabili.

Con l’articolo 8 del decreto si provvede a dare attuazione alle misure di miglioramento dell’efficienza energetica ammissibili, tra le quali sono incluse alcune relative ai trasporti. L’articolo, dunque, spiega la relazione, provvede a definire le modalità per la realizzazione di interventi di mobilità sostenibile, individuando lo strumento degli accordi volontari per dare attuazione alle disposizioni della normativa Ue. Di rilievo poi l’articolo 11 con il quale si provvede a rivedere il quadro istituzionale e giuridico al fine di eliminare talune barriere e imperfezioni esistenti che ostacolano un efficiente uso finale dell’energia. In particolare, come detto sopra, si provvede a introdurre  deroghe nei calcoli dei volumi e delle distanze minime al fine di consentire il miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici.

La disponibilità della certificazione energetica diventa condizione necessaria per il trasferimento oneroso degli immobili, e assume rilevanza anche ai fini della tutela del valore economico degli edifici. Semplificate anche le procedure autorizzative per gli impianti solari integrati negli edifici onde eliminare ostacoli per gli impianti di dimensioni contenute. Importante rilevare che si fornisce un chiarimento sui commi 351 e 352 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che istituiscono un fondo triennale per la realizzazione di nuovi edifici ad elevata efficienza energetica individuando una data ultima di inizio lavori al 31 dicembre 2009 al fine di consentire la regolamentazione e la successiva utilizzazione delle risorse.

Altri chiarimenti riguardano infine le modalità per l’identificazione della responsabilità amministrativa dell’esecuzione degli obblighi, gli obblighi nel settore degli edifici pubblici volti a migliorarne le prestazioni energetiche, criteri e modalità per l’acquisto di apparecchiature e impianti da parte della pubblica amministrazione, i sistemi di qualificazione e certificazione dei fornitori e dei servizi energetici.

Autore e fonte: Fortunato Laurendi, La Gazzetta degli Enti Locali del 27 febbraio 2008

 


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