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Senato: via all'esame del ddl Conversione in legge del dl 248/2007
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", approvato dalla Camera il 20 febbraio scorso

L’articolo 29-bis del ddl prevede la proroga al 31 marzo 2008 dell’entrata in vigore della Parte II, Capo V del Dpr 380/2001 (Testo unico in materia di edilizia), relativo alla sicurezza degli impianti.

Il Capo V del Testo Unico dell’Edilizia è in vigore dal 1° gennaio di quest’anno, dopo che né la Finanziaria 2008 né il decreto Milleproroghe ne avevano previsto l’ulteriore slittamento, atteso dagli operatori almeno fino all’emanazione del Regolamento che riordina la normativa tecnica impiantistica all’interno degli edifici (previsto dall’art. 11-quaterdecies, comma 13, della legge 248/2005) e che abrogherà gran parte della Legge 46/1990 e del relativo regolamento di attuazione (Dpr 447/1991).

L’ultimo intervento normativo è quello del DL 300/2006 (poi convertito nella Legge 17/2007) che ha congelato il Capo V del TU Edilizia fino alla data di entrata in vigore del suddetto Regolamento e comunque, non oltre il 31 dicembre 2007.

La legge di conversione contiene la riformulazione della norma relativa al regime transitorio delle norme tecniche per le costruzioni.

Le altre disposizioni del disegno di legge di conversione:

– confermata la sospensione, fino al 1° luglio 2008, la norma che vieta alle pubbliche amministrazioni di ricorrere agli arbitrati negli appalti pubblici. Il divieto è stato introdotto dall’articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della Finanziaria 2008, mentre la proroga è finalizzata a consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale. Viene inoltre prorogato al 30 giugno 2008 (dal 30 settembre 2007) il termine per la costituzione dei collegi arbitrali di cui all’art. 3, comma 21, della Finanziaria 2008.

– confermata la norma relativa ai Contratti di quartiere II che, modificando quanto disposto dalla Finanziaria 2008, fa rivivere la disposizione del decreto fiscale (DL 159/2007 convertito nella L. 222/2007) che prevede il rifinanziamento dei CdQ destinando, dal 1° gennaio 2008, “le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui all’articolo 18 del DL 152/1991, convertito dalla legge 203/1991, e non impegnate” alle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento.

– confermato lo slittamento al 30 giugno 2008 del termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella GU n. 116 del 20 maggio 1994. Viene precisato che, per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l’adeguamento è fissato al 30 giugno 2009.

– confermata la proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 del termine per l’erogazione dei contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico.

Il Senato avrà tempo fino al 29 febbraio per l’approvazione, pena la decadenza del decreto legge.


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