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Riqualificazione energetica degli edifici
Detrazione del 55% ed esclusione dei Comuni dai soggetti beneficiari nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.33/E del 5 febbraio 2008

Il Comune non è un soggetto passivo IRES e non usufruirà di detrazioni per la riqualificazione del risparmio energetico.

Lo comunica l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.33/E del 5 febbraio 2008, in risposta ad una specifica istanza di interpello, relativa alla possibilità per un Comune di fruire della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (introdotta dall’art.1, commi 344-347, della legge 296/2006 e prorogata, sino al 2010, dalla legge finanziaria 2008 – art.1, commi 20-24, legge 244/2007)

Trattandosi di una detrazione dalle imposte sul reddito (e non di un credito d’imposta), il presupposto per godere del beneficio è prima di tutto quello di essere un soggetto passivo IRPEF o IRES.

I soggetti passivi IRES sono individuati dall’art.73 del TUIR – D.P.R. 917/1986; l’art.74 elenca i soggetti esclusi dalla medesima imposta, tra i quali sono chiaramente compresi i Comuni. Questo comporta l’esclusione dall’IRES del Comune, anche se l’Ente locale svolge attività di natura commerciale.

 


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