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Durc, il ministero fa chiarezza sulle cause ostative
Le cause ostative del dm 24/10 sono d'impedimento al rilascio del Durc in riferimento alla fruizione di benefici normativi e contributivi

Riportiamo la circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 30 gennaio scorso, avente ad oggetto le modalità di rilascio e i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Di seguito, gli aspetti di maggiore rilievo della nota ministeriale che fornisce alcuni chiarimenti interpretativi sulla complessiva materia e, in particolare sull`applicazione del decreto ministeriale 24 ottobre 2007.

Le cause di cui all`allegato A) al Decreto sono ostative al rilascio del Durc solo ai fini dell`esclusione dai benefici normativi e contributivi.

Il Ministero chiarisce inoltre: "l’ambito di efficacia delle cause ostative connesse alla violazione della disciplina in materia di tutela delle condizioni di lavoro non possa essere esteso al Durc rilasciato in occasione di appalti pubblici e privati, ma sia da riferirsi al Durc richiesto ai soli fini della fruizione dei predetti benefici normativi e contributivi".

Le violazioni in questione devono essere accertate con sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza ingiunzione (che non sia stata impugnata) e che, viceversa, l`estinzione delle violazioni attraverso la procedura della prescrizione obbligatoria ovvero, per le violazioni amministrative, attraverso il pagamento in misura ridotta, non integra il presupposto della causa ostativa.

Pur essendo le cause ostative costituite da violazioni penali o amministrative commesse da una persona fisica (datore di lavoro o dirigente responsabile dell`impresa), la eventuale sostituzione del trasgressore non elimina la causa ostativa stessa nei confronti dell`impresa in quanto la sanzione interdittiva esplica la sua efficacia non sul piano soggettivo, ma su quello oggettivo della persona giuridica coinvolta nella violazione.

Altro punto nodale della circolare ministeriale riguarda i soggetti tenuti al rilascio del Durc.
Nel decreto ministeriale del dicembre 2007 infatti è esplicitato, per il settore dell’edilizia, che il Durc ovvero ogni altra certificazione di regolarità contributiva, è rilasciato, oltre che ovviamente dagli Istituti previdenziali Inps e Inail, dalle Casse Edili costituite da una o più associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La norma contenuta nell’art. 2 del decreto esclude pertanto dai soggetti abilitati al rilascio del Durc quegli enti (Casse edili anomale, costituite cioè da soggetti che non possiedono i requisiti richiamati) già presenti o che dovessero essere costituiti in futuro.

Il Ministero infatti, quanto all’efficacia temporale della previsione che individua i presupposti di legittimazione delle Casse precisa che la presente normativa non ha alcun effetto di "cristallizzazione" o di "legittimazione" del passato, in quanto i criteri di identificazione dei requisiti delle Casse che si pongano come titolari di una funzione certificativa di rilievo pubblico erano già stati definiti con la normativa sulla reciprocita` del 1998, che ha avuto la sua attuazione con l`accordo del settembre 1999, e con il Decreto legislativo n. 276 del 2003 (definizione di ente bilaterale).

Il Ministero, inoltre, segnala che, per la verifica dell’autocertificazione per le partecipazioni a gare di appalto, la regolarità deve sussistere alla data in cui l’azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.

Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 30 gennaio 2008 n. 5 – Decreto recante le modalità di rilascio ed i contentui analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all’art. 1, comma 1176 della l. 296/2006


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