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Professioni: il punto su riconoscimento nella UE
I nodi sono rappresentati da prestazione temporanea di servizi e misure compensative

Prestazione temporanea di servizi ed esecuzione delle misure compensative sono alcune delle questioni affrontate con tutte le amministrazioni nel corso della riunione di coordinamento che si è tenuta il 21 gennaio presso il Dipartimento Politiche Comunitarie, dedicata all’applicazione del decreto legislativo 206/2007 di recepimento della direttiva 2005/36/CE (riconoscimenti professionali). Sono infatti giunti i tempi per il completamento della procedura di riconoscimento.

Le problematiche che la nuova direttiva e la sua trasposizione italiana hanno messo in risalto sono: 

– prestazione temporanea di servizi
Assente nelle precedenti direttive, la libera prestazione temporale e occasionale senza necessità di stabilimento di servizi è la novità più significativa della nuova normativa.
La modalità di comunicazione che il professionista non italiano è tenuto a presentare all’amministrazione competente è il tema al centro della questione. Vengono richieste:
– la documentazione che attesta l’esercizio dell’attività;
– lo stabilimento legale presso il Paese d’origine;
– l’esperienza di almeno due anni (se la professione non è regolamentata nello Stato di provenienza).

Durante la riunione è emersa la necessità di stabilire una procedura standard di comunicazione alle amministrazioni che consenta anche di verificare efficacemente la temporaneità dell’esercizio della professione.

– esecuzione delle misure compensative
Il sistema prevede la possibilità di chiedere misure compensative, cioè un’integrazione formativa necessaria per il riconoscimento professionale.
In alcuni casi (ad esempio per le guide turistiche) l’attuazione di queste misure viene affidata alle Regione. Sono stati però rilevati tempi molto lunghi da parte delle Regioni ad avviare l’integrazione formativa; ciò va a svantaggio del professionista non italiano che si vede rinviare la possibilità di esercitare l’attività. E’ stato, perciò, concordato che l’amministrazione centrale stabilisce un tempo limite entro il quale la Regione deve far partire l’integrazione formativa, trascorso il quale sarà la stessa amministrazione a farsi carico dell’esecuzione delle misure compensative.

– tempi per il completamento della procedura di riconoscimento
La normativa prevede che la procedura di riconoscimento deve completarsi entro 4 mesi dal momento in cui l’amministrazione competente riceve dal professionista non italiano tutta la documentazione richiesta.
In alcuni casi, le domande di riconoscimento vengono esaminate dalla Conferenza dei Servizi (cui partecipano tutte le amministrazioni interessate) e viene sollevata la necessità di chiedere documenti accessori con inevitabili effetti sui tempi del riconoscimento.
E’ stato concordato che la richiesta d’integrazione avanzata in sede di Conferenza dei Servizi non debba interrompe la decorrenza dei quattro mesi (che ha validità solo se l’amministrazione è in possesso della documentazione completa per poter esprimere il proprio parere sulla domanda di riconoscimento).


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