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Legge Finanziaria 2008: nota UPI
Nota di lettura dei principali articoli riguardanti gli enti locali contenuti nella legge finanziaria dicembre 2007, n. 244

ARTICOLO 1
Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Comma 153 – Si prevede che a decorrere dal 1.1.08 gli agenti della riscossione non possono recuperare somme di spettanza comunale, iscritte a ruolo ma per sanzioni amministrative legate a violazioni del CdS per i quali la cartella di pagamento non era stata notificata entro 2 anni dalla consegna del ruolo.

Comma 154 – Si dispone che per i tributi e le altre entrate di spettanza di province e comuni le disposizioni contenute ai commi 426 e 426-bis della l.n.311/04 (responsabilità dei concessionari del servizio nazionale riscossione e irregolarità relative) si interpretano nel senso che la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste, costituendo comunque le violazioni causa di perdita del diritto al discarico.

Comma 209 – Viene introdotto l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica per gli operatori che lavorano con l’Amministrazione pubblica, per operazioni di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione.

Comma 210 – Dopo 3mesi dall’emanazione del relativo regolamento, la PA non potrà più accettare o trasmettere fatture in formato cartaceo, tanto meno procedere al relativo pagamento.

Comma 211 – La trasmissione avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito e gestito dal Ministero dell’economia.

Comma 212 – Il gestore del sistema di interscambio sarà individuato con decreto del Ministero, che disciplinerà anche le competenze e le attribuzioni.

Comma 213 – Sarà emanato un regolamento per definire, regole, anche tecniche, linee guida, deroghe e discipline di utilizzo, agevolazioni per le imprese e decorrenze, relativi all’obbligo introdotto dal comma 209.

Comma 214 – Viene specificato che le disposizioni relative alle fatture elettroniche rappresentano per le regioni principi fondamentali in maniera di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, co.3 Cost.

Commi 224 e 225 – Secondo la relazione tecnica il comma 224 mira ad evitare il proseguimento della procedura di infrazione comunitaria avviata nel giugno 2007, relativa all’affidamento diretto alle società miste a prevalente capitale pubblico locale per la gestione delle entrate. Ora si dispone che i regolamenti comunali e provinciali sulle entrate tributarie siano informati al criterio per cui – qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate (rispetto alla previsione originaria, è stato espunto il riferimento alla liquidazione) – le relative attività debbano essere affidate: 1) ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del dlgs. n. 446 del 1997; 2) agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività, previa presentazione di una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; 3) alla società a capitale interamente pubblico di cui al comma 5, lettera c), dell’articolo 113 del TU enti locali, a condizione che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla. 4) alle società di cui all’art. 113, co.5, lett.c), iscritte all’albo i cui soci privati siano stati scelti sulla base di procedure ad evidenza pubblica.
Inoltre il comma 224 elimina il comma 6 dell’art. 52 del dlgs 446/97 (riscossione coattiva) perché ritenuto superfluo e comunque già richiamato in altre norme.
Si prevede inoltre la emanazione di un decreto del Ministro dell’Economia per individuare le modalità con le quali i soggetti addetti alla riscossione possono disporre dei dati e delle informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

Comma 247 – Per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, viene attribuita alle regioni l’incremento delle riscossioni IVA e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti.

Commi 258 e 259 – Con tali norme si consente ai comuni di prevedere meccanismi di compensazione urbanistica, nelle more della definizione della riforma organica del governo del territorio, al fine di incrementare la disponibilità di alloggi a canone concordato, sociale e calmierato. Inoltre si prevede la facoltà per il comune di consentire un aumento di volumetria premiale per interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, rinnovo urbanistico ed edilizio, riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti.

Comma 295 – al fine di promuovere il trasporto pubblico locale, attuare il processo di riforma del settore e garantire attuale livello di servizi, alle regioni è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione.

Comma 296 – questa viene attribuita mensilmente per gli anni 2008-2010 (1750 milioni); dal 2011 le quote per ciascuna regione verranno ridefinite con decreto ministeriale.

Comma 297 – Tale compartecipazione, a partire dal 2011, andrà a integrare diverse altre risorse, tra cui quelle relative al dlgs n. 422/97, per un ammontare totale di circa 1748 milioni di euro.

Comma 298 – Al fine di adeguare le risorse di cui al dlgs 422/97 a decorrere dal 2008 alle regioni è attribuita una ulteriore quota dell’accisa sul gasolio per autotrazione.

Comma 300 – Viene istituito presso il ministero dei trasporti, l’osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale cui partecipano i ministeri competenti, le regioni e gli enti locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell’andamento del settore e del completamento del processo di riforma. Tale osservatorio avrà 2 milioni di euro l’anno per il proprio finanziamento.

Comma 301 – dal 2008 non sarà più possibile per lo Stato finalizzare trasferimenti aggiuntivi alle spese correnti del trasporto pubblico locale, compresi gli oneri per i rinnovi contrattuali.

Comma 304 – Presso il ministero dei trasporti viene istituito il fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del TPL, con una dotazione di 113 milioni di euro per l’anno 2008, 130 milioni per il 2009 e 110 milioni per il 2010; tali risorse sono destinate al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20%, il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all’esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con tali risorse.

Comma 308 – Dall’anno 2008 i finanziamenti statali per il rinnovo del contratto relativo al TPL vengono corrisposti direttamente alle regioni dal Ministero dell’economia, mentre l’esclusione delle spese relative ai rinnovi contrattuali del settore dal patto di stabilità interno si applica solo nei confronti di Trento e Bolzano.

Comma 313 – Viene introdotto il piano di valorizzazione dei beni pubblici, disciplinato dal Ministero dell’Economia, Ministero Beni culturali e le regioni interessate, destinato ad individuare ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici da valorizzare.

Comma 314 – Viene individuata la procedura di approvazione del piano di cui al comma 313 e del relativo contenuto (intesa in Conferenza Unificata)

Comma 315 – A seguito del piano, nelle regioni si dovranno predisporre i programmi unitari di valorizzazione, di concerto con gli enti locali interessati, al fine di individuare gli interventi e le modalità di attuazione conseguenti.

Comma 316 – Le amministrazioni centrali e territoriali interessate, e tutti i soggetti competenti concorrono alla definizione di tali programmi anche attraverso la conferenza dei servizi, con specifica attenzione agli immobili sottoposti a specifiche forme di tutela.

Comma 321 – Viene istituito presso il Ministero dei Trasporti un fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con la finalità di favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale, riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità: Firenze, Roma, S.Gimignano, Siena, Napoli, Pienza, Urbino.

Comma 322 – Si autorizza la stipula di mutui ventennali fino a 300 mila euro per il recupero di immobili situati nei centri storici dei comuni fino a 100mila abitanti, ponendo a carico del bilancio dello Stato il costo dei relativi interessi.

Comma 323 – Si autorizzano gli enti locali a contrarre mutui con la Cassa DDPP con oneri a carico dello Stato, per il recupero e conservazione degli edifici riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità e appartenenti al patrimonio culturale vincolato dal Codice dei BBCC

Comma 324 – Viene fissato un limite di spesa di 10 milioni di euro per l’attuazione delle dei commi 322 e 323.

Comma 379 – Vengono apportate modifiche gli articoli della legge finanziaria per il 2007 relativamente al patto di stabilità interno. Si introduce il criterio della competenza mista (saldo unico derivante dalla differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte investimenti, al netto delle entrate derivante dalla riscossione di crediti e dalla concessione di crediti), lasciando inalterati i coefficienti, ed escludendo gli enti in avanzo finanziario dal miglioramento dei propri saldi (31 Province); con l’introduzione del comma 678-bis, si individuano per l’anno 2010 i medesimi coefficienti da utilizzare per l’anno 2009, elemento che può prefigurare il rischio di una riduzione dello spazio espansivo della manovra per quell’anno; con l’introduzione del 681-bis, si attenuano fenomeni anomali delle entrate degli enti derivanti da dismissioni di patrimonio immobiliare e mobiliare, circoscrivendo tale fenomeno ai soli enti in avanzo.
Inoltre è consentito, per il solo 2008, agli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono scegliere se conseguire l’obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista oppure in termini di cassa e competenza.
Resta confermata l’essenza del comma 684 seppur in una nuova formulazione, che lega in modo stringente il bilancio di previsione con il rispetto del patto di stabilità interno, anche attraverso un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto.
Il comma 685-bis prevede che insieme con le associazioni di enti locali si attivi un nuovo sistema di acquisizione di dati, che si affianchi al Siope, previa quantificazione dei costi e della relativa copertura finanziaria; inoltre viene previsto che la mancata trasmissione della certificazione del rispetto del patto costituisce inadempimento rispetto al patto stesso.
La lett. m) introduce un meccanismo di controllo dei flussi di prelevamento dai conti di tesoreria statale degli enti locali. Tale meccanismo prevede misure di contenimento dei prelevamenti nel caso in cui i flussi non siano coerenti con gli obiettivi in materia assunti in sede comunitaria.

Comma 381 – Si specifica che i contratti di strumenti finanziari anche derivati, siano informati alla massima trasparenza;

Comma 382 – tali contratti devono essere redatti secondo indicazioni specifiche individuate con apposito decreto dell’economia e finanze, che ne verifica la conformità dei contratti stessi a tali indicazioni;

Comma 383 – L’ente che sottoscrive strumenti finanziari deve attestare la piena conoscenza dei rischi connessi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti

Comma 384 – Senza il rispetto di tali prescrizioni il contratto non è efficace, e la Corte dei conti provvede all’adozione dei provvedimenti di competenza.

Comma 386 – Per il 2008 è prorogata l’esclusione dal rispetto del patto di quegli enti che negli anni 2004 e 2005 (anche frazione) hanno visto commissariare l’organo consiliare. Per questi enti, relativamente alle spese di personale, si applicano le disposizioni previste per gli enti inclusi nel patto.

ARTICOLO 2
Disposizioni varie

Comma 1 -Sono confermate le norme che prevedevano lo scioglimento dei consigli in caso di mancata verifica degli equilibri e di mancata approvazione dei bilanci.

Comma 2 – Viene confermato il regime di determinazione dei trasferimenti erariali

Comma 3 – Vengono confermate le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale all’Irpef.

Comma 12 – Gli enti locali possono istituire, mediante convenzioni, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.

Comma 13 – Viene modificato il TU enti locali al fine di rendere possibile l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata dei prestiti, come già previsto dalle norme contenute nell’art. 11 del decreto legge n. 159/07 convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n.222

Comma 16 – Il fondo ordinario degli enti locali è ridotto di 33,4 milioni di euro per l’anno 2008 e di 66,8 milioni a decorrere dall’anno 2009.

Comma 17 – Viene previsto che entro sei mesi le regioni provvedano al riordino della disciplina delle comunità montane per ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota 2007 del fondo ordinario degli enti locali.

Comma 18 – I principi cui le regioni devono fare riferimento sono quelli della riduzione del numero complessivo delle comunità montane sulla base di indicatori fisico-economici e della dimensione territoriale, demografica, reddito, altimetria; riduzione numero dei componenti degli organi rappresentativi, riduzione delle indennità spettanti.

Comma 20 – In caso di mancata attuazione di tali disposizioni automaticamente: i comuni capoluogo, quelli costieri e con popolazione oltre i 20 mila abitanti cessano di appartenere alle comunità montane: sono soppresse quelle in cui più della metà dei comuni non rispondono a specifici requisiti altimetrici; quelle con meno di cinque comuni, ecc.

Comma 21 – L’effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 17 viene accertato entro il 31.7.08, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con dpcm, dopo la pubblicazione del quale scattano gli effetti di cui al comma 20.

Comma 23 – viene ridotto il numero massimo (da 16 a 12) di assessori nelle giunte degli enti locali, a partire dalla prossima tornata amministrativa.

Comma 24 – vengono modificate le norme del TU Enti locali relativamente alle aspettative: sindaci e presidenti di giunte e consigli, presidenti di consigli circoscrizionali (solo di aree metropolitane), presidenti di unioni di comuni e comunità montane, assessori comunali e provinciali possono richiedere aspettativa non retribuita, assumendo a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali correlati (ad oggi corrisposti dall’ente locale).

Comma 25 – vengono modificate le norme del TU Enti locali e viene previsto per i consiglieri (comunali, provinciali, circoscrizionali solo per i comuni capoluogo, e di comunità montane) solo il gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, ma in nessun caso l’ammontare percepito in un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il sindaco o presidente di provincia. Nessuna indennità viene prevista per i consiglieri circoscrizionali e non viene più prevista indennità o eventuale cumulabilità tra gettoni e indennità percepiti da enti diversi. Eliminata l’indennità per i consiglieri, viene previsto il tetto massimo del 50% rispetto alle indennità dei comuni aventi popolazione pari a quella dell’unione dei comuni, consorzio o comunità montana, per le indennità dei presidenti e gli assessori degli stessi. Infine viene stabilito che le indennità di funzione possono essere incrementate con delibera di giunta per i sindaci i presidenti e gli assessori, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee; in caso di dissesto finanziario e mancato dir spetto del patto non si può procedere ad incremento delle indennità.

Comma 26 – I parlamentari nazionali ed europei nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal TU Enti locali. Gli amministratori locali non possono percepire alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni collegate all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche; in caso di cariche incompatibili le indennità di funzione non sono cumulabili e fino alla risoluzione della condizione di incompatibilità l’indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta.

Comma 27 – Con un decreto da emanarsi dovranno essere individuati i rimborsi spese forfettari per chi si reca fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il proprio ente.

Comma 28 – Per semplificare la varietà e diversità delle forme associative comunali, ad ogni comune è consentito aderire ad una unica forma associativa per tipo (consorzio, unioni di comuni ed esercizio associato di funzioni) escluse quelle previste per legge.

Comma 29 – Viene modificato il TU Enti locali innalzando la soglia demografica che consente il decentramento circoscrizionale: da 100 mila a 250 mila. I comuni in questa fascia possono istituire circoscrizioni di decentramento con una popolazione media non inferiore a 30 mila abitanti

Comma 31 – Viene prevista la riduzione, a decorrere dal 2008, del fondo ordinario per 313 milioni di euro; in sede di ripartizione delle restanti risorse del fondo si dovrà tener conto delle riduzioni di spesa derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 31, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati.
I 313 milioni sono destinati: 100 milioni nel 2008 all’incremento del contributo ordinario; Da tali norme ci si attende un risparmio di 313 milioni di euro: di pari importo sarà effettuata la riduzione a decorrere dal 2008 del fondo ordinario. Dal 2008 100 milioni verranno redistribuiti ai piccoli comuni, e 213 verranno utilizzati a copertura dei costi relativi al fondo per la repressione dei reati in danno agli animali. Tali risorse sono destinate al finanziamento degli interventi sostenuti dal Corpo forestale dello stato
Comma 32 – Il ministero dell’Economia, entro il 30.6.08 sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti interessati, d’intesa con la Conferenza Stato Città, quantifica l’ammontare effettivo delle riduzione di spesa conseguibili fino al 31.12.08. Dopo tale accertamento, in relazione alla differenza riscontrata tra l’ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti, adegua con propri decreti la dotazione 2008 del fondo ordinario, per i soli enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni previste dai commi da 23 a 32.

Comma 33 -Norma di principio affinché lo Stato e le Regioni provvedano all’accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali

Comma 34 – Medesimo principio viene affermato per comuni e province rispetto alle strutture da essi istituite.

Comma 35 – Entro un anno le regioni provvedono alla riduzione del numero dei componenti dei cda e degli organi esecutivi dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani e dei consorzi di bonifica, in maniera conforme a quanto previsto per le società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali ai sensi dell’art. 1, co. 729 della legge n. 296/2006 (massimo 3 o 5).

Comma 36 – in alternativa al comma 35 le regioni possono sopprimere o riordinare i consorzi facendo comunque salvi funzioni e compiti con relative risorse, adottando disposizioni tali da garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza al riguardo, secondo i principi previsti nel dlgs 152 e le competenze provinciali previste dal TU, evitando duplicazione di opere ed interventi. Il personale coinvolto nella soppressione, passa alle dipendenze delle regioni, province e comuni secondo modalità determinate dalle regioni.

Comma 37 – Nel caso in cui ci siano consorzi con squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie, la soppressione è subordinata alla preventiva definizione di un piano finanziario con le necessarie misure compensative.

Comma 38 – Le regioni entro il 1^ luglio 2008 provvedono alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione degli affidamenti e le convenzioni (fatti salvi quelli in essere), valutando prioritariamente per acqua e rifiuti l’ambito provinciale e considerando l’attribuzione delle funzioni ad una forma associativa tra comuni, cui partecipano i sindaci senza compenso. Le economie così previste e accertate sono destinate ad interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.

Comma 40 – Viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per il finanziamento del Fondo nazionale della Montagna

Commi 89 e 90 – Vengono modificate le disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, chiarendo che tali modifiche si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell’indennità sia stata condivisa o accettata o comunque divenuta irrevocabile.

Comma 102 – Viene istituito il Fondo per la Legalità presso il Ministero dell’Interno, con lo scopo di finanziare iniziative e progetti volti a migliorare le condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalità di tipo mafioso. Il fondo è alimentato con i proventi derivanti dai beni mobili e le somme confiscate.

Comma 103 –Su tale fondo si possono attivare anche progetti di potenziamento delle risorse e delle strutture delle forze di polizia, di risanamento di quartieri urbani degradati, ecc.

Comma 104 – Vengono definite le modalità di accesso a tale fondo.

Comma 121 – Viene stabilito che il Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il Ministero delle Politiche agricole e Forestali, sia destinato a capitalizzare le imprese agricole e della pesca.

Comma 134 – Si prevede che le cooperative e i loro consorzi, con sede ed esercizio prevalente nei comuni montani, possano ricevere in affidamento diretto, dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle disposizioni di legge e tramite apposite convenzioni, i lavori attinenti la valorizzazione e gestione dell’ambiente e paesaggio, e i servizi tecnici concernenti la realizzazione di tali lavori.

Commi 143-157 – Vengono definite nuove norme di incentivazione per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili: rilascio dei certificati verdi, priorità di allaccio, ecc., riqualificazione del valore dei certificati verdi e dei meccanismi tariffari, ecc.

Commi 158-161 – Vengono modificate diverse normative al fine di incentivare e facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili e dei relativi impianti.

Commi 162 e 163 – Presso il Ministero dell’Economia, a decorrere dall’anno 2008 è istituito il fondo per il risparmio e l’efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro, finalizzato al finanziamento di campagne informative. Viene vietata, dal 2010, la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti a classi energetiche basse, e dal 2011 la vendita delle lampadine a incandescenza

Commi 164-166 – Vengono modificate le specifiche normative affinchè sia privilegiata la connessione al gestore di rete degli impianti che generano energia da fonti rinnovabili.

Commi 167-172 – Viene armonizzata la normativa relativa alle funzioni dello stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili, prevedendo espressamente il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell’obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

Commi 173-174 – Norme che realizzano un forte impulso alla produzione di energia da impianti fotovoltaici i cui soggetti sono enti locali.

Commi 185-187 – Si disciplina lo status del Comitato Nazionale italiano permanente per il microcredito, avente personalità giuridica di diritto pubblico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; tale Comitato disciplina il Fondo comune di cui è dotato, alimentato da contributi volontari degli aderenti o di terzi, donazioni o lasciti, nonché stanziamenti volontari di Stato, Regioni ed enti locali o altri enti pubblici e/o privati. Per il funzionamento del Comitato viene comunque stanziato 1 milione di euro per gli anni 2008 e 2009.

Commi 193 – Per accrescere la competitività dell’offerta del sistema turistico nazionale, anche attraverso strategie di destagionalizzazione dei flussi turistici, il Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza Stato regioni, adotta decreti di natura non regolamentare finalizzati a definire tipologie dei servizi forniti dalle imprese rispetto a cui vi è necessità di individuare parametri omogenei, nonchè modalità di impiego delle risorse per le erogazione dei buoni vacanza destinati alle fasce più deboli.

Comma 194 – Verranno adottati uno o più regolamenti per definire le procedure accleratorie e di semplificazione volte a favorire l’aumento dei flussi turistici e la nascita di nuove imprese del settore.

Comma 195 – Il Dipartimento del Turismo, presso la Presidenza del Consiglio, assicura il supporto tecnico-specialistico in favore dei soggetti nazionali ed internazionali che intendano promuovere progetti di investimento volti ad incrementare e riqualificare il prodotto turistico nazionale, attivando le procedure di cui al comma 194.

Comma 247 – Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare corpo alle azioni previste dal Piano nazionale sicurezza stradale, anche attraverso il potenziamento degli uffici preposti al controllo stradale, viene autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per il 2008, 25 per il 2009, 30 per il 2010, 49 per il 2011, 56 per il 2012 e 4 per il 2013.

Commi 264-270 – Viene realizzato, all’interno della gestione separata Cassa DDPP, il Fondo di garanzia per le opere pubbliche, finalizzato al sostegno finanziario dei lavori di Stato, regioni, enti locali e enti pubblici, con una dotazione a valere sulle risorse previste dal fondo di rotazione delle opere pubbliche, da realizzarsi tramite contratti di concessione.

Commi 275-277 – Stanziati ulteriori 20 milioni di euro per adeguamento strutturale antisismico degli edifici scolastici ex dl. 269/03, tali fondi possono essere destinati anche alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti.

Comma 299 – Al fine di sostenere i processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda, le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2008.

Comma 321 – Al fine della difesa del suolo e pianificazione di bacino e realizzazione di interventi nelle aree a rischio idrogeologico, il ministero dell’ambiente adotta piani strategici nazionali per la mitigazione del rischio, d’intesa con le autorità di bacino territorialmente competenti, con le regioni e con gli enti locali interessati. Stanziati 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Comma 322 – A valere sul fondo di cui al comma 321, 40 milioni di euro annui sono destinati ad alimentare un nuovo fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti.

Comma 323 – A valere sul fondo di cui al comma 321, viene istituito un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione annua di 20 milioni di euro.

Comma 324 – Per il potenziamento della ricerca sulle interazioni tra i fattori ambientali e la salute vengono stanziati 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

Comma 325 – A valere sul fondo di cui al comma 321, vengono potenziate le attività di vigilanza e controllo anche attraverso le strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capinaterie di porto e Guardie costiere, attraverso l’autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro.

Comma 326 – A valere sul fondo di cui al comma 321, al fine di prevenire situazioni di emergenza ambientale marina 10 milioni sono destinati all’Icram per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Comma 327 – Previsto un piano straordinario di telerilevamento con uno stanziamento di 10 milioni annui per il triennio 2008-2010, anche attraverso la stipula di accordi di programma destinati all’estensione del piano straordinario stesso.

Comma 328 – Previsti 5 milioni per il 2008 a favore dell’istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette

Comma 329 – Per la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico stanziati 1,5 milioni annui per il triennio.

Comma 330 – Prevista la spesa di 500 mila euro per il 2008, 2009 e 2010 a favore della riqualificazione della zona fluviale del Po.

Comma 331 – A valere sul fondo di cui al comma 321, 5 milioni di euro per l’anno 2008 sono destinati a definire e attivare programmi di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni che presentano significativi fenomeni di dissesto con accentuate caratteristiche di pericolosità.

Comma 332 – Per mitigare il rischio idrogeologico, tutela e riqualificazione dell’assetto del territorio e incentivare alla permanenza delle popolazioni montane, il ministero dell’ambiente definisce e attiva, sulla base delle richieste dei comuni e delle comunità montane, un programma di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti, privilegiando la realizzazione di opere tradizionali a basso impatto ambientale. A tale fine è previsto l’utilizzo del 10% delle risorse destinate alla difesa del suolo ai sensi del comma 321.

Comma 333 – Con decorrenza 2008 è istituito il Fondo per la ristrutturazione e ammodernamento della rete idrica sul territorio nazionale con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2008 e 20 a decorrere dal 2009.

Comma 334 – Modificata la norma relativa al fondo di solidarietà presso la presidenza del consiglio, finalizzato a promuovere il finanziamento di iniziative volte all’accesso alle risorse idriche: aumentato il contributo proveniente da bottiglie in plastica (da 0,1 a 0,5 cent) che sarà destinato per un decimo al fondo di cui sopra, e per 9 decimi al fondo, di nuova istituzione presso il ministero dell’ambiente, a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto e recupero acque meteoriche.

Comma 335 – Istituito presso il Ministero Ambiente un fondo di 50milioni annui per la forestazione e riforestazione di aree verdi in zone urbane e periurbane per migliorare la qualità dell’aria nei comuni a maggiore crisi ambientale.

Comma 336 – Per sostenere le azioni di Kyoto, a valere sul fondo di cui al comma 335, 2 milioni sono destinati alla creazione e gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e alla gestione dell’inventario nazionale delle foreste di carbonio.

Commi 342-343 – .Presso il ministero dell’ambiente è istituito un fondo di 2 milioni di euro per l’anno 2008 per l’avvio di un programma di valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse. La finalità è quella di realizzare una rete di itinerari ciclo-turistici.

Comma 344 – Viene istituito presso il ministero dell’ambiente il fondo “1 cent per il clima” alimentato dalla contribuzione volontaria di un cent per ogni litro di benzina, oppure per ogni 6kw/ di energia elettrica consumata.

Comma 382 – Presso il Ministero dell’Ambiente è istituito il Fondo nazionale per la Fauna selvatica, destinato agli enti morali che, per conto delle Province e delle regioni, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica.

Comma 411 – Per la qualificazione dei servizi scolastici vengono adottati alcuni interventi: 1) attivazione a partire dal 2008/2009 nei licei l’attivazione di classi prime sperimentali è subordinata alla valutazione di congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con gli ordinamenti nazionali; 2) il numero delle classi prime e iniziali del ciclo secondario di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo di iscritti; 3) l’incremento del numero delle classi deve essere disposto dal dirigente scolastico previa autorizzazione del direttore generale regionale; 4) l’assorbimento del personale (docenti soprannumerari sull’organico provinciale) è completato entro il termine dell’as 2009/2010 e la riconversione di tale personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento, tramite corsi di specializzazione intensivi cui è fatto obbligo partecipare.

Comma 417 – Con specifico atto di indirizzo del Ministro della PI, d’intesa con la Conferenza Unificata, vengono stabiliti finalità, criteri e metodi di sperimentazione di un modello organizzativo volto ad innalzare la qualità dei servizi di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La sperimentazione riguarda gli AS 2008/9, 2009/10 e 2010/11 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati nel medesimo atto di indirizzo.

Comma 418 – Tale atto di indirizzo contiene riferimenti a: programmazione offerta formativa, coordinamento tra istituzioni, obiettivi di miglioramento, modalità di verifica, possibili risorse finalizzate, valutazione degli interventi.

Comma 419 – In ciascuno degli ambiti di cui al comma 417 dovrà operare un organismo paritetico (rappresentanti regionali e provinciali della pubblica istruzione, regioni, enti locali e istituzioni scolastiche) con il compito di predisporre un piano triennale nonché di supportare le azioni necessarie alla attivazione del piano stesso.

Comma 426 – Presso il ministero della Pubblica istruzione è istituito un fondo per il concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per il personale di ruolo dei licei linguistici ricadenti sui bilanci di comuni e delle province, allo scopo di contribuire all’equilibrio finanziario degli enti locali. Tale fondo ha una dotazione di 5 milioni di euro annui a partire dal 2008

Comma 440-443 – Iistituzione, per l’anno 2008, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un "Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici", per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici. I procedimenti di rimozione o inertizzazione di tali avvengono secondo le procedure individuate dagli appositi decreti emanati dal Ministero della Sanità (14.5.1996 e 20.8.99). Un successivo decreto interministeriale, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni, approverà il programma decennale per il risanamento, dando priorità a scuole, università, ospedali, caserme e uffici aperti al pubblico. Il Fondo è dotato di 5 milioni di euro per il 2008.

Comma 461 – Si prevede che gli enti locali, in sede di stipula dei contratti di servizio, sono tenuti ad applicare particolari regole: carta qualità dei servizi, consultazione con associazioni consumatori, monitoraggio di qualità, ecc.

Comma 462 – Con la modifica del comma 1251 della legge finanziaria 2007, si amplia il novero delle finalità alle quali sono destinate le risorse del fondo per le politiche della famiglia: permanenza o ritorno nella comunità familiare di soggetti anche solo parzialmente non autosufficienti, nonché iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori.

Commi 485 e 486 – Viene istituito un fondo per l’inserimento nel programma statistico nazionale delle rilevazioni statistiche di genere, da effettuare disaggregando e dando pari visibilità ai dati relativi a donne e uomini e utilizzando indicatori sensibili al genere. Tale attività viene assicurato dall’Istat e per su tramite dai soggetti costituenti il Sistan, anche mediante apposite direttive.

Commi 508-510 – Viene istituito presso il Ministero del Lavoro, un fondo per il finanziamento del “Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili – 23.7.2007) con una dotazione pari a 1.264 milioni di euro per il 2008, 1.520 milioni per il 2009, 3.048 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 1.898 milioni di euro annui a decorrere dal 2012 (cfr. l.n. 247/07 collegato). Per l’anno 2008 viene riconosciuto, in favore dei soggetti in cerca di prima occupazione e nel limite complessivo di 20 milioni di euro, un bonus da spendere per la propria formazione professionale. Tale disposizione è attuata con decreto del ministro del lavoro sentita la Conferenza Unificata.

Commi 526-530 – Con la finalità di favorire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, si prevede l’attivazione in via sperimentale per il 2008 di appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, anche prevedendo l’erogazione di una prestazione sottoforma di assegno formativo. Tale prestazione può erogarsi anche a copertura di altre attività finalizzate al reinserimento lavorativo e collegate agli strumenti di politica attiva del lavoro di cui si avvalgono i servizi per l’impiego. Tale attivazione sarà individuata con apposito decreto del Ministro del lavoro da emanarsi entro tre mesi. A disposizione 40 milioni di euro per il 2008, di cui 20 a valere sul FSE. Il Governo si impegna altresì a presentare in Conferenza Stato Regioni, una proposta di intesa volta a disporre l’estensione della sperimentazione della misura di cui al comma 526. All’attuazione di quanto sopra si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007-2013, prioritariamente nell’ambito dei Programmi operativi nazionali del FSE.

Comma 538 – Riformulando il comma 1152 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, vengono assegnati 350 milioni di euro alle province della Sicilia e 150 quelle della Calabria per ciascuno degli anni 2008 e 2009, destinati ad interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria non Anas.

Commi 549-552 – Viene modificata la normativa su LSU per la parte relativa agli interventi a tutela dell’occupazione, prevedendo uno stanziamento ad hoc di 50 milioni di euro dal 2008 in favore di iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro nelle regioni rientranti negli obiettivi di convergenza del fondi UE. Ulteriori previsioni di convenzioni tra Ministero del lavoro e comuni per ASU nella disponibilità di tali comuni da almeno tre anni. Stanziato 1 milione di euro per comuni sotto i 50 mila abitanti per stabilizzazione LSU.

Comma 554 – Si prevede una specifica destinazione delle risorse recuperate a seguito di provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 nell’ambito degli interventi ordinari nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale (nel limite dell’85% delle economie accertate annualmente): programma nazionale per giovani laureati residenti nelle regioni del Mezzogiorno; costituzione di un Osservatorio sulla migrazione interna al territorio nazionale; agevolazioni alle imprese in fase di start up; sviluppo di attività produttive previste da accordi di programma; creazione di un Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra da destinare alla riserva di nuovi entranti dei Piani nazionali di assegnazione delle quote; deduzione forfettaria del reddito d’impresa in favore degli esercenti di impianti di distribuzione carburanti anche per gli anni 2008/2010; sostegno dell’attività di ricerca nel sistema energetico e riutilizzo delle aree industriali specie nel Mezzogiorno.

Commi 564 e 565 – Viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato “fondo per lo sport di cittadinanza” di 20 milioni di euro per l’anno 2008, 35 per il 2009, e 40 per il 2010, da utilizzare previa intesa in sede di Conferenza Unificata per promuovere il diritto di tutti allo sport e per la costituzione e il funzionamento dell’Osservatorio Nazionale per l’impiantistica sportiva.

Comma 577 – Disposizioni a favore di una più incisiva azione di gestione, controllo e supervisione delle infrastrutture nazionali del sistema pubblico di connettività.

Comma 578 – Per promuovere e sostenere la realizzazione delle infrastrutture centrali e regionali idonee allo sviluppo delle componenti del Sistema pubblico di connettività, regioni ed enti locali per la parte di rispettiva competenza, definiscono con il Cnipa, le componenti progettuali tecniche e organizzative del sistema stesso.

Commi 588-592 – Viene posto, a decorrere dal 2008, un limite alla cilindrata media delle autovetture di servizio (le c.d. auto blu) assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell’ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato, precisando che essa non possa superare i 1600 centimetri cubici; tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile. Prevista anche una norma volta a sanzionare il mancato uso da parte delle pubbliche amministrazioni della posta elettronica. Si prevede, al riguardo, che il CNIPA effettui verifiche a campione. Se in base alle risultanze delle verifiche una singola amministrazione ha mancato di adeguarsi alla normativa in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, essa subisce la riduzione, nell’esercizio successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di invio di corrispondenza cartacea. Sono comprese nell’ambito applicativo della disciplina in oggetto le amministrazioni dello Stato, comprese le aziende e amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici nazionali. Le modalità di attuazione delle norme sono stabilite con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.
Previste inoltre modifiche al Codice dell’amministrazione digitale: obbligo di utilizzare i servizi “Voce tramite protocollo Internet” (VoIP) per amministrazioni centrali e periferiche, inclusi istituti e scuole, istituzioni educativi e universitarie, a decorrere dall’1.1.08 o comunque a partire dalla scadenza di contratti di fonia in corso; in caso di mancato adeguamento a tali disposizioni è prevista la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di telefonia. Infine è previsto che le modalità attuative delle citate norme introdotte nel Codice dell’amministrazione digitale siano determinate con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Comma 594 – 599 Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento le amministrazioni pubbliche adottano piani triennali per razionalizzare l’utilizzo delle dotazioni strumentali anche telefoniche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio. A consuntivo annuale le amministrazioni trasmettono una apposita relazione alla corte dei conti. I piani triennali devono essere resi pubblici.

Commi 632-634 – Si introduce il divieto per le amministrazioni i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica di istituire uffici di diretta collaborazione. Alla scadenza dell’incarico attualmente attribuito i vertici degli uffici di diretta collaborazione decadono e il personale appartenente ai ruoli della PA viene riassegnato con le procedure ordinarie. Vengono emanati uno o più regolamenti di volti al riordino, trasformazione e soppressione e messa in liquidazione di enti.

Comma 642 – Viene previsto che con decreto del Ministero dell’economia di concerto con il Ministero della PI, vengano individuati e posti in liquidazione i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile che abbiano esaurito il proprio scopo o fine statutario o che non risultino più idonei ad assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati.

ARTICOLO 3
Disposizioni in materia di : fondi da ripartire; contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; pubblico impiego. Norme finali

Comma 3 – Si dispone che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, co.2 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), venga incrementata di 60 milioni di euro per l’anno 2008.

Comma 18 – Si prevede che i contratti di consulenza con le pubbliche amministrazioni acquistino efficacia solo a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante

Commi 19-21 – E’ stabilito il divieto alle PA di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Tali disposizioni si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate dalle PA. La disposizione si estende alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle PA nonché agli enti pubblici economici e alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi.
In caso di contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti, per le cui controversi i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30.9.07, è fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di declinare la competenza arbitrale. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30.9.07, decadono automaticamente.

Comma 23 – Si modifica il Codice degli Appalti e dei Contratti pubblici per la parte relativa alla disciplina concernente l’accordo bonario

Commi 27-32 – Le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in tali società. Nel caso in cui le amministrazioni procedessero ala costituzione di tali società, dovranno provvedere a trasferire il relativo personale, riorganizzando così la propria dotazione organica.
Entro 18 mesi le amministrazioni cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate dalla presente disposizioni.

Comma 35 – Modifiche alle norme relativa alla programmazione negoziata, in riferimento alle opere da completare entro il 31.12.08.

Comma 44 – Limite ai compensi e ai trattamenti onnicomprensivi erogati dalle pubbliche amministrazioni o comunque a carico delle pubbliche finanze.

Comma 54 – Si modifica la normativa vigente, prevedendo che le pubbliche amministrazioni che affidano incarichi di consulenza remunerati, pubblichino sul proprio sito i relativi provvedimenti completi dei nomi dei soggetti, ragione dell’incarico ed ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione si prefigura responsabilità erariale e illecito disciplinare del dirigente preposto.

Commi 55-57 – Gli enti locali possono affidare incarichi di studio e ricerca, consulenze a soggetti estranei all’amministrazione solo dopo l’approvazione, da parte del consiglio, di uno specifico programma. Uno specifico regolamento dell’ente dovrà indicare le modalità di affidamento e il tetto di spesa annua massima; tale regolamento va trasmesso alla sezione regionale di controllo entro 30 gg dall’adozione.

Comma 59 – Viene reso nullo il contratto di assicurazione con cui un ente pubblico assicura i propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento di dei compiti istituzionali connessi alla carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.

Commi 64-65 – Introdotta una specifica norma volta a potenziare il ruolo della Corte dei conti nell’esercizio del controllo su gestioni di spesa e di entrata, al fine indicato di razionalizzazione della spesa pubblica e vigilanza sulle entrate. Si prevede, in particolare, che ove un’amministrazione ritenga di non ottemperare ai rilievi svolti dalla Corte dei conti, essa debba inviare un documento motivato alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio e alla Presidenza della Corte dei conti. Inoltre, con una modifica all’articolo 3, comma 4 della legge 20/1994, si prevede che la Corte dei conti, nel definire annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo di gestione, sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari, tenga conto anche – ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica – delle relazioni degli organi che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

Commi 71-74 – Il Governo promuove in CU l’adozione di intese volte a individuare metodi di reciproca informazione per verificare l’esistenza di duplicazione e sovrapposizioni di attività e competenze tra amministrazioni appartenenti ai diversi livelli territoriali, e per scambiare informazioni sui flussi finanziari e dati statistici. A tal fine ai lavori della Conferenza Unificata partecipa un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni.
Viene previsto che il programma statistico nazionale crei una apposita sezione concernente le statistiche sulle PA e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici e sui servizi pubblici. A tal fine l’Istat emana una circolare sul coordinamento di tali informazioni, che devono obbligatoriamente essere rese all’Istat stesso dai soggetti interessati.

Commi 76 -79 – Le PA potranno ricorrere ad incarichi esterni, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, attraverso contratti individuali di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, solo nei confronti di esperti di “particolare e comprovata specializzazione universitaria”.
Viene fortemente limitato il ricorso a forme di lavoro flessibile. Le PA dovranno assumere normalmente personale con contratti a tempo indeterminato e non possono ricorrere alle forme di lavoro flessibile se non per esigenze stagionali e per periodi non superiori a tre mesi (fatte salve le sostituzioni per maternità negli enti locali) senza possibilità di rinnovare il contratto. La violazione di queste norme comporta la nullità del contratto di lavoro, la responsabilità delle amministrazioni nei confronti dei lavoratori (risarcimento del danno) ed, in caso di violazione, è prevista come sanzione l’impossibilità di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipo per 3 anni.
Ciò non vale per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica (art. 90 D. Lgs. 267/00). Altra deroga al blocco dei contratti flessibili è quella relativa allo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati da fondi Fas o provenienti dalla UE.

Comma 87 – Con una modifica al dlgs. 165/01, si prevede che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le pubbliche amministrazioni restano vigenti per tre anni dalla data di pubblica, fatti salvi di periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

Comma 90 – Fermo restando l’accesso ai ruoli nella PA tramite procedure selettive di natura concorsuale, le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedure di stabilizzazione di cui al comma 558 della legge finanziaria 2007 anche il personale che consegue i requisiti di anzianità in servizio in virtù di contratti stipulati prima del 28.9.07.

Commi 92 – 95 – Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al comma 90 nelle more delle procedure di stabilizzazione; viene previsto un programma triennale dei fabbisogni 2008/2010 per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale che sia in servizio contratto a tempo determinato e già utilizzato come co.co.co. per almeno tre anni anche se non continuativi dal quinquennio precedente al 28.9.2008.

Comma 97 – Il fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici, previsto dalla legge finanziaria 2007, viene incrementato della somma di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Comma 100 – I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell’art.1 della legge finanziaria 2007, e non convertiti entro il 31.12.07, sono prorogati al 31.12.08.

Comma 120 – Introdotti alcuni criteri per le deroghe di cui al comma 557 della legge n.296/06 in materia di assunzioni.

Comma 129 – Istituita la Banca dati informatica finalizzata all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità, presso il Dipartimento Funzione pubblica

Comma 137 – Per gli enti locali sottoposti a patto i maggiori oneri sulle spese di personale 2008, per il rinnovo dei contratti 2006-07, sono esclusi dal computo delle spese rilevanti per il patto di stabilità;

Comma 138 – Per i segretari comunali e provinciali, in sede di rinnovo del biennio 2006-2007 verrà valorizzato il ruolo e la funzione attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio di omnicomprensività della redistribuzione. Per gli enti locali sottoposti al patto sono definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati anche con il concorso delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto di stabilità.

Comma 146 – Per il personale dipendente da amministrazioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri e ai parametri di determinazione degli oneri previsti per il personale delle Amministrazioni dello stato, avvalendosi a tal fine dei dati disponibili presso il Ministero dell’Economia (conto annuale).

 


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