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Produzione di energia fotovoltaica: la sentenza 6388 dell'11/12/2007
Chiarimenti sull'individuazione dell'autorità che deve rilasciare l'autorizzazione per installazione di un impianto in zona agricola

Con la recente sentenza n. 6388 dell’11 dicembre 2007, il Consiglio di Stato ha offerto importanti chiarimenti in merito all’individuazione dell’autorità amministrativa competente a rilasciare l’autorizzazione per l’installazione in zona agricola di un impianto per la produzione di energia fotovoltaica.

La sentenza trae origine dal ricorso proposto dall’appellante contro il provvedimento con cui l’amministrazione comunale (davanti della domanda dell’appellante volta ad ottenere il permesso di costruire per l’installazione in zona agricola dell’impianto in questione) aveva espresso parere favorevole – subordinato all’approvazione di un Piano aziendale da parte dell’Ispettorato Agrario Regionale (IRA). L’appellante lamentava l’illegittimità del provvedimento dove questo condizionava il parere favorevole per l’installazione degli impianti al rilascio di un Piano aziendale. Il comma 423 della L. 266/05 (la finanziaria 2005, che qualifica l’energia da produzione fotovoltaica, effettuata dagli imprenditori agricoli, come connessa all’attività agricola e produttiva di reddito agrario), libera le aziende agricole dalla necessità di predisporre il "Piano di sviluppo aziendale" richiesto dall’art. 44 della L.R. n. 11/04: tale produzione di energia non si qualificherebbe come preordinata alla coltivazione del fondo, anche se superiore alle esigenze funzionali dell’azienda.

Il Collegio ha osservato che l’art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 (che qualifica le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili come di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti) dispone che tali impianti siano soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione nel rispetto della normativa di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico e artistico; l’autorizzazione è un titolo a costruire ed esercitare l’impianto in conformità al progetto approvato. Occorre precisare che, con riferimento agli impianti di produzione di energia elettrica, si dovrà tener conto (si veda il comma 7) delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo e del paesaggio rurale.


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