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Toscana: modifica alla LR 38/07 in seguito alla sentenza 401/07
Proposte modifiche al Codice degli appalti per migliorare le condizioni di sicurezza sul posto di lavoro

Sentenza 401/2007, Corte Costituzionale: bocciati i ricorsi delle Regioni contro il Codice degli appalti. Lo Stato ha competenza legislativa esclusiva dello Stato in questa materia.
La Regione Toscana è intervenuta di conseguenza per modificare la propria legge regionale di attuazione del Codice (LR 38/2007) per risolvere i contrasti rispetto all’opinione dalla Corte. La Regione ha inoltre deciso di presentare al Parlamento una proposta di legge di modifica del Codice degli appalti per migliorare e rendere più compiuta la disciplina nazionale dando contemporaneamente rilievo all’esigenza di snellimento e semplificazione degli adempimenti prescritti dalle procedure di gara.

Ecco le proposte:

1) dare la possibilità alle stazioni appaltanti di evitare la presentazione generalizzata delle giustificazioni da parte di tutti gli offerenti, e di richiederle solo nel caso di verifica di anomalia. A tutela del lavoro e dei diritti retributivi dei lavoratori, la stazione appaltante, nelle ipotesi in cui non c’è anomalia, deve verificare comunque la congruità dell’offerta sul piano dell’incidenza dei costi del lavoro;

2) l’obbligo di sviluppare i contenuti nei tre livelli di progetto previsti dal Codice, stimando i conseguenti oneri, per migliorare la progettazione in tema di sicurezza;

3) tra le cause di risoluzione del contratto pubblico introdurre:
– le gravi violazioni degli obblighi contributivi, assicurativi e retributivi del personale impiegato nell’appalto;
– il ricorso a manodopera irregolare, le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza;
– nel caso di presenza di più imprese in cantiere, la mancata cooperazione fra queste nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;

4) obbligo di redigere un piano di sicurezza e di coordinamento (previsto dall’articolo 12 del d.lgs. 494/96) per tutti i contratti di lavori rientranti nel campo di applicazione del medesimo decreto legislativo, se si evidenziano una o più categorie di lavori scorporabili, superando la limitazione attuale della presenza in cantiere di due o più imprese.


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