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Parere favorevole della Commissione della Camera sul terzo correttivo del Codice Ambiente
Condizioni e proposte avanzate dai Commissari

La Commissione Ambiente della Camera ha espresso parere favorevole, e alcune condizioni, sul terzo decreto correttivo del Codice dell’Ambiente. Il decreto legislativo, che contiene ulteriori disposizioni correttive ed integrative del DLgs 152/2006, riprende le modifiche della legislazione in campo ambientale (in particolare: tutela delle acque e di gestione dei rifiuti) già precedentemente avviati, e introduce modifiche e integrazioni della parte II del decreto (Valutazione di Impatto Ambientale -VIA). Le condizioni:

– l’eliminazione del silenzio-diniego della PA nelle procedure di VIA, da sostituirsi con l’obbligo di emettere un provvedimento espresso e motivato;
– l’ eliminazione dell’obbligo di VIA statale per gli impianti eolici con potenza pari o superiore a 20 MW, questo obbligo è previsto per gli impianti di estrazione e trasformazione dell’amianto;
– l’ individuazione di sistemi innovativi e alternativi di tracciabilità dei rifiuti, per eliminare l’obbligo di compilazione del MUD, e razionalizzare i consorzi di recupero e riciclo.

Per quanto riuguarda i ssuggerimenti, in tema di VIA, viene proposta la correzione di alcune norme per evitare fraintendimenti o discordanze con la disciplina comunitaria, e la valutazione dell’attribuzione alle Regioni, previe specifiche intese tra il Ministero dell’ambiente, delle procedure di valutazione;

Altre osservazioni riguardano i contenuti del Decreto:

– la tempistica dei procedimenti;
– l’obbligo di versare una cauzione a favore dell’autorità competente, per garantire la corretta esecuzione delle opere autorizzate, e l’opportunità di prevedere specifiche disposizioni per i piani e programmi interregionali soggetti a VAS;
– le terre e le rocce da scavo: la Commissione suggerisce di superare la rigidità dell’unico termine massimo di un anno previsto per il deposito del materiale in attesa di utilizzo. Tale proposta è dovuta al fatto che per le opere edili ad elevato impegno tecnico e di dimensioni, non è di solito possibile assicurare il reimpiego del materiale entro il termine indicato. La proposta è la seguente: “Nel caso in cui i progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell’eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto medesimo, purché non superiori ai tre anni”.

Anche la Commissione del Senato ha espresso parere favorevole.


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