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SCIA 2: quali opere entrano nell’ambito dell’attività edilizia libera?
Alcune tra le principali novità contenute d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (Decreto SCIA 2): focus sull’attività edilizia libera

La principale novità contenuta nel Decreto SCIA 2 (d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 da pochi giorni pubblicato in Gazzetta Ufficiale) è la transizione a cinque titoli edilizi: edilizia libera, CILA, SCIA, permesso di costruire, SCIA alternativa al permesso.

Scompaiono CIL (quasi del tutto, c’è un “residuo”, che riguarda le opere che soddisfano esigenze temporanee) e Super-DIA. Cambiano pertanto i permessi da richiedere per le opere edilizie. Come cambiano? Quali permessi ci vorranno e per quali opere? In questo articolo ci si focalizza sull’attività edilizia libera.

Leggi anche l’articolo SCIA 2: il decreto attuativo operativo dall’11 dicembre.

Quali opere entrano nell’ambito dell’attività edilizia libera? Non servirà più nessuna comunicazione per i seguenti interventi, che oggi (a questo punto soltanto fino all’11 dicembre, giorno di entrata in vigore del decreto) sono ancora soggetti a CILA:

– opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, comprese le intercapedini interrate e non accessibili, le vasche di raccolta delle acque, i locali tombati;
– installazione di pannelli solari e fotovoltaici per gli edifici, al fuori dei centri storici;
– aree ludiche senza fini di lucro;
– elementi di arredo delle aree pertinenziali;
– gli interventi di manutenzione ordinaria;
– gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
– gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
– le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
– i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
– le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;

Un discorso a parte va fatto per le “opere che soddisfano esigenze contingenti e temporanee” e che vengono rimosse al massimo entro novanta giorni dal cessare della necessità: diventano edilizia libera ma conservano un obbligo di comunicazione inizio lavori.


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