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Un recente parere della Corte dei conti sull'incentivo per la progettazione
Analisi del recente parere n. 353 del 7 settembre 2016, Sez. regionale di controllo per il Veneto

Segnaliamo il recente parere n. 353 del 7 settembre scorso della sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti in materia di incentivo per la progettazione.

Il Sindaco di un comune ha posto due quesiti interessanti.

Il primo riguarda la possibilità, nel caso in cui un Comune, nel periodo precedente all’abrogazione del decreto legislativo n. 163/2006 (il vecchio codice appalti) ad opera del nuovo codice appalti introdotto dal decreto legislativo n. 50/2016 (in particolare, periodo dal 19.08.2014 al 18.04.2016) non avesse adottato alcun regolamento, di adottarne uno con “valenza retroattiva”, al fine di ripartire gli incentivi regolarmente accantonati in bilancio e maturati dai dipendenti assegnati all’ufficio tecnico per l’attività svolta in detto periodo. I giudici hanno dato risposta negativa e non poteva essere altrimenti; infatti, il noto principio della irretroattività degli atti, immanente all’ordinamento giuridico, vale anche per gli atti amministrativi a contenuto normativo, come appunto i regolamenti: la regola dell’irretroattività è affermata dal combinato disposto degli artt. 4 e 11 delle preleggi, secondo i quali il regolamento non può contenere norme contrarie alle disposizioni di legge e, nella specie, al divieto di retroattività imposto dal successivo art. 11 per gli atti normativi, derogabile solo attraverso una norma di legge che abiliti l’atto a produrre un tale effetto (ad esclusione della legge penale, per la quale la costituzione pone un divieto assoluto). Nel caso specifico, in mancanza di una norma che autorizzi l’amministrazione comunale ad attribuire al regolamento in questione effetto retroattivo, il regolamento, in ossequio all’art. 11 delle preleggi, non potrà che disporre per l’avvenire.

Questo significa che se il Comune ha proceduto alla ripartizione in assenza del regolamento vi è stato un indebito pagamento e, di conseguenza, bisognerà procedere al recupero delle somme e vi sarà il rischio di un procedimento sanzionatorio da parte della Procura della Corte dei conti.

Il secondo quesito riguarda l’ipotesi se, in assenza di un regolamento che determini la percentuale ed i criteri di riparto, “sia possibile accantonare prudenzialmente in bilancio la somma del 2% dell’importo a base di gara, subordinando comunque la liquidazione dei compensi all’approvazione del regolamento”. Secondo i giudici, l’accantonamento “in attesa della disciplina regolamentare, ben può essere disposto dall’ente, su un capitolo o capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, purché, ovviamente, entro i limiti percentuali fissati dall’art. 113, 2° comma, cit. Ove poi il regolamento successivamente adottato dall’ente dovesse individuare una percentuale inferiore a quella già stabilita dall’ente, la parte dell’accantonamento non utilizzata concorrerà alla determinazione del risultato di amministrazione”. Evidentemente, secondo i giudici, il semplice accantonamento con ripartizione successiva all’adozione del regolamento previsto, non contraddice il principio della irretroattività.


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