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Competenze professionisti sugli edifici storici: ingegneri e architetti
Il TAR Puglia annulla un bando che riservava ai soli architetti i servizi professionali relativi alla riqualificazione di un centro storico

Continua la battaglia sulle competenze professionali: in particolare ingegneri e architetti ma anche geometri, che dovrebbero esseri messi nelle condizioni si collaborare, a partire da una divisione delle competenze prestabilita. Le sentenze non hanno fatto sempre chiarezza. Ultimamente probabilmente si è giunti a una conclusione abbastanza chiara.

L’ultimo capitolo della questione è il seguente: gli ingegneri possono lavorare sulle opere ritenute di rilevante carattere storico e artistico per le parti tecniche. Il principio è stato confermato dal TAR Puglia con la sentenza n. 411 del 2017. Come sono giunti a questa conclusione i giudici?

Le conclusioni del ragionamento dei giudici pugliesi sono le seguenti: gli ingegneri possono lavorare sulle opere ritenute di rilevante carattere storico e artistico, per le parti tecniche: “È evidente – dice il Tar – che l’attività oggetto di gara si risolve in una mera ingegnerizzazione del progetto stesso, con conseguente esclusione di scelte che fuoriescano dalla ordinaria competenza di un ingegnere». Quindi, risulta evidentemente irragionevole ed arbitraria “la limitazione della partecipazione ai soli iscritti all’albo degli architetti”.

Il TAR Puglia 411/2017 ha annullato un bando che riservava ai soli architetti i servizi professionali relativi alla riqualificazione di un centro storico. Nello specifico: una volta definiti gli aspetti legati alla tutela culturale dell’intervento, gli ingegneri possono intervenire nel progetto. L’ordine degli ingegneri di Lecce aveva impugnato l’avviso pubblico bandito dal Comune di Martano (Lecce) per l’indizione di una indagine di mercato “per l’affidamento dei servizi professionali di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva per la riqualificazione di via Marconi e via degli Uffici”. Gli ingegneri avevano considerato illegittimo il requisito di idoneità per l’iscrizione nell’albo professionale degli architetti.

I giudici pugliesi gli hanno dato ragione: per le parti tecniche, gli ingegneri possono lavorare sulle opere ritenute di rilevante carattere storico e artistico.


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