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Oneri concessori e voltura del titolo edilizio
Punti di attenzione per il responsabile dell’ufficio tecnico comunale

Come è noto, una delle caratteristiche del permesso di costruire è la sua trasferibilità, insieme all’immobile, ai successori o agli aventi causa del titolare (art. 11, comma 2 del Testo Unico Edilizia, d.P.R. n. 380/2001), tramite la voltura.

Richiesta di voltura: la verifica del responsabile dell’ufficio tecnico

La richiesta di voltura deve essere verificata dal responsabile dell’ufficio tecnico per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità oggettive e soggettive.

Da un punto di vista oggettivo:

Da un punto di vista soggettivo:

La voltura del titolo edilizio

La voltura del titolo edilizio comporta delle conseguenze anche per quanto concerne la delicata materia degli oneri concessori. Secondo la regola generale indicata dalla giurisprudenza (TAR Campania, sez. VIII Napoli, sent. 14 gennaio 2011, n. 152), l’atto di volturazione non comporta la corresponsione di ulteriori contributi concessori che restano quelli fissati in occasione del rilascio del titolo originario ma tali oneri, per la parte non ancora adempiuta, si trasferiscono al subentrante, sia perché non rilevano sotto il profilo dell’intuitus personae, inerendo ad un atto che non ha carattere personale, sia perché connessi alla capacità di disporre del diritto di edificazione in concreto esercitato dal terzo.
In realtà, nella prassi può presentarsi la seguente alternativa:

Rimane un’ultima possibilità, ossia l’accordo tra cedente e cessionario in merito agli adempimenti relativi agli oneri concessori (ad esempio, il cedente potrebbe liberare il cessionario dal relativo pagamento): sul punto si ricorda che la giurisprudenza ritiene possibili tali accordi espliciti fra le parti (TAR Campania, sez. V Napoli, sent. 12 marzo 2008, n. 1220).


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