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Esonero oneri concessori per ampliamento di un impianto di gestione dei rifiuti
Il Comune respinge la richiesta di esonero per il difetto dei requisiti previsti dalla norma per l’operatività dell’esenzione

Un imprenditore presenta un progetto di ampliamento di un proprio capannone già esistente, allo scopo di utilizzarlo per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (anche speciali e pericolosi), selezione, imballaggio e stoccaggio provvisorio e attività di raccolta differenziata e recupero e, a seguito di variante al vigente piano di fabbricazione, ottiene il permesso di costruire. Poiché l’opera è stata assentita anche dalla Provincia, che ha autorizzato l’ampliamento dell’attività di gestione del ciclo dei rifiuti, l’imprenditore richiede l’esonero degli oneri ex art. 17 comma 3 lett. c) del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), secondo cui il contributo di costruzione non è dovuto “per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”.
Il Comune respinge la richiesta di esonero perché difettano i requisiti previsti dalla norma per l’operatività dell’esenzione.
Il diniego del Comune è legittimo, come ricordato dal TAR Puglia, sez. III Lecce, nella sent. 18 luglio 2017 n. 1231.

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