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La ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione è ammissibile anche se le NTA non la prevedono
L'approfondimento di Mario Petrulli che fa chiarezza sull'art. 3 del T.U. Edilizia alla luce della più recente giurisprudenza

di MARIO PETRULLI

L’art. 3 del T.U. Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) qualifica, al comma 1 lettera d), “interventi di ristrutturazione edilizia” quelli “rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente”.

La ristrutturazione edilizia, da attuare mediante demolizione e ricostruzione, è pertanto intervento contemplato ed ammesso da una fonte normativa statale di natura primaria, quale il testo unico in materia edilizia, che, com’è noto, è il risultato della complessiva raccolta di disposizioni legislative e regolamentari vigenti in epoca anteriore al varo del Testo Unico Edilizia. Unico limite da rispettare appare quello del rispetto della medesima volumetria preesistente e, nel caso di immobili sottoposti a vincoli, può parlarsi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.

Un aspetto problematico della ristrutturazione edilizia riguarda l’ipotesi in cui l’immobile sia situato nel centro storico e le NTA e lo strumento urbanistico vigente consentono esclusivamente opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo ma non anche la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione.

Il dubbio, in tali casi, è il seguente: è legittimo negare la ristrutturazione edilizia o è da disapplicare la norma locale che non la prevede?

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