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L’annullamento del permesso di costruire deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento
Sintesi della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 8602

di MARIO PETRULLI

È ius receptum che i provvedimenti di secondo grado, quale è l’annullamento di un permesso di costruire, concretanti esercizio della c.d. autotutela decisoria, debbano essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, venendo ad incidere su posizioni consolidate del privato, generate dall‘avvenuto previo ottenimento di un provvedimento ampliativo.
Gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 (contenente Nuove norme sul procedimento amministrativo), in quanto un simile avviso ha la finalità di consentire, attraverso l‘instaurazione di un contraddittorio con gli interessati, un’efficace tutela delle loro ragioni già nell’ambito del procedimento amministrativo e, al contempo, di fornire all‘Amministrazione, con la rappresentazione di fatti e la proposizione di osservazioni da parte del privato, elementi di conoscenza utili all‘esercizio del suo potere discrezionale, in funzione di una ponderata valutazione dell‘interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto.

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