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FVG, sicurezza: la nuova legge sui lavori in quota
Entra in vigore questa settimana la legge regionale Friuli Venezia Giulia 16 ottobre 2015, n. 24 in materia di cadute dall'alto

Entra in vigore questa settimana (più precisamente il 21 aprile) la legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 recante “Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto” mediante la quale la Regione Friuli Venezia Giulia definisce le norme in materia di sicurezza sulle coperture.

La legge regionale definisce misure preventive e protettive da prevedere nella progettazione e da adottare nella realizzazione degli interventi edilizi ove sussistano rischi di caduta dall’alto, svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici, al fine di garantire il transito, l’accesso e l’esecuzione dei lavori sulla copertura, incluse la manutenzione, la verifica, la riparazione e l’installazione di impianti in condizioni di sicurezza.

Le nuove disposizioni si applicano agli interventi edilizi qui elencati, laddove sussistano rischi di caduta dall’alto:
– interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività – SCIA (art. 17, legge regionale n. 19/2009);
– interventi subordinati alla denuncia di inizio attività in alternativa a permesso di costruire (art. 18, legge regionale n. 19/2009);
interventi subordinati a permesso di costruire (art. 19, legge regionale n. 19/2009);
– interventi di manutenzione straordinaria privi di rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore, ivi compresi quelli di frazionamento o fusione di unità immobiliari preesistenti;
– installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso; installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purché non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti;
– installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all’interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.

Per mettere ordine e coordinare in maniera armonica tutte le indicazioni e i precetti derivanti dai differenti corpi normativi, cercando di fornire indirizzi giuridici chiari ma anche istruzioni operative sia sulla scelta, che sull’utilizzo delle più opportune misure di prevenzione e protezione contro i rischi di caduta dall’alto maggioli Editore propone uno strumentio editoriale di rilievo: si tratta del libro intitolato Lavori in quota e cadute dall’alto, a cura dell’esperto Ing. Danilo G.M. De Filippo.


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