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Necessario il permesso di costruire per la chiusura di un pergolato?
Una sentenza del TAR Campania chiarisce ulteriormente il rapporto tra opere precarie e permesso di costruire

Come è noto, tendenzialmente i pergolati di modeste dimensioni possono essere considerati elementi di arredo da esterno, installabili mediante una comunicazione di inizio lavori (CIL), secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 2 lett. e) del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001).

Nel caso di pergolati di notevoli dimensioni e struttura importante, invece, la giurisprudenza ritiene necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire (cfr., ad esempio, TAR Liguria, sez. I, sent. 23 marzo 2012, n. 423 e sent. 27 gennaio 2011, n. 195; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 2 ottobre 2008, n. 4793; n. 1746; TAR Emilia Romagna, sez. II Bologna, sent. 19 gennaio 2011, n. 36).

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Il medesimo titolo edilizio è richiesto anche nel caso in cui si voglia chiudere il pergolato in modo tale da ricavare un bagno, una cucina ed un disimpegno a servizio dell’abitazione esistente: è quanto affermato dalla recente sent. 11 aprile 2016 n. 1004 del TAR Campania, sez. I Salerno. Ciò in quanto si determina una nuova volumetria, con conseguente necessità del permesso di costruire.

Per una panoramica degli interventi edilizi da esterni (pergolati, pavimentazioni, gazebi, pensiline e simili), con le indicazioni normative e giurisprudenziali per individuare i titoli abilitativi necessari, Maggioli Editore consiglia l’e-book curato da Antonella Mafrica e Mario Petrulli dal titolo Gli interventi edilizi per le opere precarie da esterni.


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