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Prevenzione incendi: cosa cambia per le attività nuove e per quelle esistenti
Il nuovo Codice di prevenzione incendi innova una serie di aspetti fondamentali in materia di progettazione antincendio

Il processo di rinnovamento e di semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è stato intrapreso negli ultimi 5 anni: l’obiettivo di tale percorso affiora dall’esigenza di assicurare tempi più rapidi per l’avvio delle attività produttive, senza ridurne nel contempo il livello di sicurezza. Questo comporta da un lato il trasferimento di parte dei controlli antincendio ai professionisti antincendio, dall’altro consente di impiegare più efficacemente le risorse dei Vigili del fuoco nelle verifiche successive all’avvio dell’esercizio.

Percorso coronato con il Nuovo Codice di prevenzione incendi (d.m. 3 agosto 2015 recante rubrica “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”, entrato in vigore il 18 novembre 2015) il quale può essere applicato sia alle attività di nuova realizzazione che a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto che lo edifica. In caso di interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento di attività esistenti, l’applicazione delle norme tecniche è possibile a condizione che le misure di sicurezza antincendio, esistenti nella parte di attività che non è interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare. In caso contrario le norme tecniche del Codice si applicano all’intera attività.

Ad esempio: qualora dalle valutazioni effettuate con il Codice emerga che per l’ampliamento di un compartimento risulti necessario l’impianto di spegnimento automatico di tipo sprinkler e qualora tale impianto non sia previsto nella parte esistente, bisognerà realizzare l’impianto sprinkler per l’intero compartimento, secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica.

In ogni caso il Nuovo Codice di prevenzione incendi può essere utilizzato come riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Non è espressamente stabilito dalla norma ma le norme del Codice, che rappresentano una nuova modalità per la valutazione del rischio di incendio, possono eventualmente costituire anche un utile riferimento per la predisposizione di una richiesta di deroga alle regole tecniche di sicurezza antincendio in vigore.

Per orientarsi all’interno della rinnovata disciplina in materia Maggioli Editore fornisce un supporto di riferimento per i professionisti antincendio che, nell’attività di progettazione, sentono sempre più l’esigenza di disporre di informazioni organiche relative agli aspetti tecnici della sicurezza antincendio e agli aspetti amministrativi. Si tratta del Nuovo manuale di prevenzione incendi (III edizione aggiornata al decreto 3 agosto 2015), di Claudio Giacalone. All’interno del ponderoso volume si esplicitano gli adempimenti amministrativi, le disposizioni di sicurezza e le novità in materia di progettazione antincendio. In relazione ad esigenze di uniformità nelle valutazioni, il manuale consente anche agli incaricati delle verifiche l’approfondimento di specifiche tematiche delle disposizioni tecniche di sicurezza antincendio, che spesso risultano molto complesse e che richiedono, per la loro soluzione, studi, approfondimenti e conoscenze specifiche nel settore dell’antincendio.


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