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Sicurezza cantiere: cosa cambia in caso di infortunio?
L'obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale a carico del medico certificatore: i chiarimenti dell'INAIL

L’INAIL chiarisce alcuni punti di novità introdotti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (recante rubrica “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”). Lo fa attraverso la circolare n. 10 del 21 marzo 2016, strumento informativo che attraverso 13 punti delinea ed estrinseca tutte le modifiche normative apportate dal provvedimento alla disciplina pregressa. In particolare giungono novità in materia di obbligo di inoltro della denuncia di infortunio. Eccole qua delineate.

Dal 22 marzo 2016 (ieri) sono in vigore semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come stabilito dal d.lgs. 151/2015.

A partire dal 22 marzo, infatti, l’obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza, e non più del datore di lavoro. Il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria, precedentemente profilato provvede all’inoltro all’INAIL, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite la struttura sanitaria competente al rilascio.

Per l’abilitazione ai servizi online il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria sono tenuti ad inviare apposita richiesta alla sede INAIL competente per territorio.

In caso di malattia professionale l’invio del certificato medico vale, ai fini assicurativi e per le malattie contenute nell’elenco di cui all’art 139 t.u. 1124/1965, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di denuncia.

Rimane invece a carico del datore di lavoro l’obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all’Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia. Il datore di lavoro, nella denuncia, è obbligatoriamente tenuto ad inserire i dati relativi al numero identificativo e la data rilascio del certificato medico. La certificazione medica è disponibile sul portale Inail, attraverso la funzione “Ricerca certificati medici” presente all’interno del relativo servizio online (denuncia di infortunio/MP/SA).

L’INAIL ha l’obbligo di trasmettere all’autorità di pubblica sicurezza le informazioni relative alle denunce di infortunio con prognosi superiore a trenta giorni o a cui è conseguito un infortunio mortale.

 


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