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Conferenza dei servizi: le modifiche presenti nella riforma PA
Anche l'istituto della conferenza dei servizi è oggetto di modifiche nei decreti attuativi emessi dal Governo, nell'ottica di una velocizzazione del procedimento

Anche l’istituto della conferenza dei servizi è oggetto di modifiche nelle bozze di decreto legislativo che il Governo ha approvato nei giorni scorsi in relazione all’attuazione della Riforma della Pubblica Amministrazione voluta dal Governo Renzi (legge 124/2015). Nell’ottica di una velocizzazione del procedimento, sono stati interamente riscritti gli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinques della Legge n. 241/1990.

In estrema sintesi, ed in attesa che venga confermato il testo, si evidenzia la tripartizione della conferenza dei servizi in:
istruttoria, per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati;
decisoria, quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici;
preliminare, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell’interessato, corredata, in assenza di progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati.

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Nei casi più complessi (si pensi, ad esempio, ad un progetto richiedente la VIA) la conferenza sarà effettuata con la presenza fisica simultanea dei partecipanti; negli altri casi, invece, è prevista una conferenza di servizi semplificata, che si svolgerà in modalità asincrona. Le Amministrazioni coinvolte avranno 20 giorni di tempo per chiedere eventuali integrazioni documentali, mentre dovranno rendere le proprie determinazioni entro 60 giorni (oppure entro 90 nel caso in cui, a doversi pronunciare, siano Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, culturale o della salute); è previsto il silenzio-assenso in caso di mancata pronuncia.

Dopo 5 giorni dalla scadenza di questi termini, l’Amministrazione procedente adotterà la determinazione conclusiva.

Entro 10 giorni dall’adozione del provvedimento definitivo sarà possibile l’opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri da parte delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli se abbiano espresso il proprio dissenso durante la conferenza; il Consiglio dei Ministri potrà indire al massimo due riunioni tra le parti interessate e, in mancanza di un accordo, deciderà autonomamente.

La riscrittura degli artt. 14, 14 bis, 14, ter, 14 quater e 14 quinques della Legge n. 241/90, avviene secondo il seguente prospetto, elaborato dalla nostra esperta in materia Antonella Mafrica. Scaricalo qui.


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