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Norme Tecniche prevenzione incendi: le aree a rischio specifico
La nuova disciplina in materia di antincendio (decreto 3 agosto 2015) indica agli operatori l'approccio per condurre l'attività di prevenzione

Le nuove Norme Tecniche in materia di prevenzione antincendio (entrate in vigore poche settimane fa) introducono rilevanti novità nell’ordinamento. Il testo del decreto 3 agosto 2015, frutto di un lungo processo di elaborazione da parte del Ministero dell’Interno, introduce anche le aree a rischio specifico: tali aree, definite tra le regole tecniche verticali, vengono individuate dal progettista sulla base dei seguenti criteri:
– aree in cui si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose, materiali combustibili o infiammabili in quantità significative;
– aree in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione;
– aree in cui vi è presenza di impianti o componenti impiantistiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (ad esempio impianti aeraulici o trasformazione elettrica, ecc.);
– aree con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2, non occupate o con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto.

Lo stoccaggio di limitate quantità di liquidi infiammabili in armadi metallici per impieghi funzionali all’attività principale non è generalmente considerato rischio specifico.

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Ai fini dell’applicazione del decreto 3 agosto 2015, eventuali attività inserite nell’attività principale non sono di norma considerate aree a rischio specifico, ma sono progettate secondo le regole tecniche applicabili. In relazione alle risultanze della valutazione del rischio di incendio ed alle caratteristiche delle aree a rischio specifico, il progettista valuta almeno le seguenti misure:
– inserimento delle aree a rischio specifico in compartimento antincendio autonomo, interposizione diù distanze di separazione, riduzione delle superfici lorde di compartimento, ubicazione fuori terra o su piani poco profondi;
– installazione di impianti di controllo o estinzione dell’incendio con livello di prestazione non inferiore a II;
– installazione di un impianto IRAI con livello di prestazione III;
– predisposizione di sistemi per il controllo fumi e calore con livello di prestazione non inferiore a II;
– predisposizione di idonee misure di gestione della sicurezza antincendio;
– effettuazione della valutazione del rischio di esplosione.

Nel caso di compartimentazione multipiano dell’attività, le aree a rischio specifico devono comunque essere inserite in compartimento autonomo.

Va detto che le nuove Norme Tecniche possiedono, in tale direzione, il merito di indicare agli operatori i capisaldi all’interno dei quali una analisi prestazionale di tipo “preconfezionato” o “ingegneristica” può essere ragionevolmente condotta. Proprio per orientarsi all’interno delle novità in apportate dal decreto 3 agosto 2015 e comprendere tale visione, Maggioli Editore consiglia il pratico e-book Prevenzione incendi – Le nuove norme tecniche del d.m. 3 agosto 2015: un’agile guida di aggiornamento capace di analizzare punto per punto il nuovo decreto ministeriale firmata dall’Ingegner A.M. Lommano


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