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Strade, i requisiti dell'esistenza di una servitù di passaggio
L'esistenza di una servitù pubblica di passaggio su una strada deve essere adeguatamente provata e motivata dall'amministrazione coinvolta: ecco come

L’esistenza di una servitù pubblica di passaggio su una strada deve essere adeguatamente provata e motivata da parte dell’amministrazione coinvolta. A confermare questo assunto è una recentissima sentenza amministrativa, la n. 11478 del TAR Lazio Roma, sez. II quater, del 5 ottobre 2015.

 L’esistenza di una servitù pubblica di passaggio su una strada, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza presuppone il necessario accertamento di 3 presupposti. Eccoli elencati qui di seguito:
– il passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale;
– la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento alla via pubblica, esigenze di interesse generale;
– un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico.

Nello specifico, l’accertamento in ordine alla effettiva destinazione ad uso pubblico di una strada presuppone l’esistenza di un atto o di un fatto in base al quale la proprietà del suolo su cui essa sorge sia di proprietà di un ente pubblico territoriale, ovvero che a favore del medesimo ente sia costituita una servitù di uso pubblico e che la stessa sia destinata all’uso pubblico con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell’ente medesimo, senza che sia sufficiente a tal fine il mero esplicarsi di fatto del transito del pubblico, né la sola previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica, oppure l’intervento di atti di riconoscimento da parte dell’Amministrazione stessa circa la funzione da essa assolta.

L’onere probatorio, derivante dai classici principi civilistici, penetra nel campo del diritto amministrativo (come afferma un autorevole orientamento dottrinale) assumendo la veste dell’obbligo di motivazione (oltre che di una adeguata presupposta istruttoria) nell’emanazione del provvedimento amministrativo.


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