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L'obbligo di motivazione per le modifiche alla destinazione urbanistica
La lesione dell'affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione fa scattare l'obbligo di motivazione per atti a contenuto generale

Un ampio e consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa ha individuato tra le ipotesi in cui risulta necessaria la motivazione per gli atti a contenuto generale (come, ad esempio, il piano regolatore generale) il caso di lesione dell’affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione intercorse tra il comune ed i proprietari delle aree.

Ciò, oltrepassa, di fatto, quello che è previsto dall’art. 3, co. 2  della legge 241/1990, il quale stabilisce che tale motivazione non è richiesta.

Pertanto, questo specifico e puntuale onere motivazionale deve essere assolto (oltre che in relazione al rispetto degli standard minimi ed alla effettiva urbanizzazione dell’area) “nelle situazioni in cui il privato abbia conseguito una legittima aspettativa in conseguenza non solo di statuizioni di pronunce giurisprudenziali passate in giudicato ma anche in conseguenza di accordi con l’ente locale ed in particolare di convenzioni di lottizzazione divenute operative”.

La conseguenza di tale orientamento consolidato è quindi palese: nel momento in cui lo strumento urbanistico incida su aspettative assistite da una speciale tutela, risulta obbligatoria, in ossequio ai canoni di buona amministrazione e tutela dell’affidamento, una motivazione specifica che renda manifeste le ragioni di pubblico interesse sottese alla mutata destinazione urbanistica dell’area, dando atto della comparazione tra l’interesse pubblico perseguito e le legittime aspettative dei privati. Non incide su questa obbligatorietà il fatto che le scelte di pianificazione urbanistica costituiscano apprezzamento di merito generalmente sottratto al sindacato di legittimità.

Nella direzione giurisprudenziale qui menzionata si pone in maniera molto chiara la sentenza del TAR Sicilia, sez. I Catania, n. 2325, 24 settembre 2015.


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