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Vincolo di inedificabilità: l'inutile decorso del termine quinquennale
L'inutile decorso del termine obbliga il Comune a procedere a una nuova pianificazione dell'area rimasta priva di disciplina urbanistica

L’inutile decorso del termine quinquennale di durata del vincolo di inedificabilità obbliga il Comune a procedere a una nuova pianificazione dell’area rimasta priva di disciplina urbanistica? La risposta a tale quesito è senz’altro positiva. Un ampio e consolidato orientamento della giurisprudenza è concorde nell’affermare infatti che l’inutile decorso del termine quinquennale di cui all’art. 9, commi 3 e 4, del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) di durata del vincolo di inedificabilità, decorrente dall’approvazione del piano regolatore generale, obbliga il Comune a procedere alla nuova pianificazione dell’area rimasta priva di disciplina urbanistica (in questo senso numerose sentenze del Consiglio di Stato anche in adunanza plenaria a partire dagli anni ’80 fino ad oggi).

Quest’obbligo può essere assolto sia attraverso una variante specifica, sia attraverso una variante generale, gli unici strumenti che consentono all’amministrazione comunale di verificare la persistente compatibilità delle destinazioni già impresse ad aree situate nelle zone più diverse del territorio comunale, rispetto ai principi informatori della vigente disciplina di piano regolatore ed alle nuove esigenze di pubblico interesse.

L’obbligo di procedere ad una rideterminazione dell’assetto urbanistico di zone del territorio comunale, rimaste sprovviste di disciplina a causa della perdita di efficacia delle previsioni vincolistiche di Piano regolatore generale, discende, inoltre, anche dall’art. 7 della legge 17 agosto 1942 n. 1150.

Pertanto, in ultima istanza (e come afferma la recentissima sentenza del Tar Campania, sez. I, Salerno, 24 settembre 2015, n. 2084) il proprietario di un’area assoggettata a un vincolo urbanistico di inedificabilità, allo scadere del vincolo, può azionare il rimedio offerto dall’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, volto a contrastare l’inerzia dell’amministrazione, laddove quest’ultima non abbia provveduto ad attribuire all’area medesima una specifica destinazione di zona.


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