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Muro di contenimento: quali le differenze rispetto al muro di cinta?
La giurisprudenza esclude la riconducibilità del muro di contenimento al concetto di pertinenza: ecco perché

Quali differenze intercorrono fra il muro di cinta ed il muro di contenimento? Due concetti che possiedono significati molto differenti ai fini della disciplina urbanistica. In questo senso non può non essere citato il diffuso e consolidato orientamento giurisprudenziale che evidenzia la dizione contenuta nell’art. 4, comma 7 lett. c), d.l. 5 ottobre 1993 n. 398, convertito con modificazioni in l. 4 dicembre 1993 n. 493. Da tale strumento emerge che le opere di recinzione sono quelle non suscettibili di modificare o alterare sostanzialmente la conformazione del terreno, assumendo pertanto natura pertinenziale: tali opere possiedono la funzione esclusiva di delimitare, proteggere o eventualmente abbellire la proprietà.

Assolutamente differente è la consistenza e la funzione dei cosiddetti “muri di contenimento”, i quali si differenziano sostanzialmente dalle mere recinzioni non soltanto a livello di funzione, ma anche perché servono a sostenere il terreno al fine di evitare movimenti franosi dello stesso e quindi devono necessariamente presentare una struttura a ciò idonea per consistenza e modalità costruttive.

Il muro di contenimento possiede pertanto caratteristiche molto differenti rispetto al muro di cinta: il primo infatti, pur potendo assolvere, in rapporto alla situazione dei luoghi, anche una concomitante funzione di recinzione, sotto il profilo edilizio è un’opera molto più consistente di una recinzione in quanto non esclusivamente preordinata a recingere la proprietà e, soprattutto, è dotata di propria specificità ed autonomia, in relazione alla sua funzione principale.

Tale differenza assume rilievo ai fini disciplinari: in base alle caratteristiche sopraelencate, va infatti esclusa la riconducibilità del muro di contenimento al concetto di pertinenza, con la conseguenza della necessità del suo assoggettamento al regime concessorio. A tal riguardo risulta anche legittima la sanzione della demolizione prevista per il caso di assenza di concessione.

Allineando tali dati emerge che, in caso di dislivello derivante dall’opera dell’uomo, devono essere considerate costruzioni in senso tecnico-giuridico (rientranti nell’alveo dell’art. 873 c.c.), il terrapieno ed il relativo muro di contenimento, che lo abbiano prodotto, o che abbiano accentuato quello già esistente per la natura dei luoghi (“in quanto finalizzato a contenere un dislivello non preesistente, ma frutto della contestata iniziativa edificatoria” afferma il TAR Campania, sez. II Salerno, sent. n. 1992 dell’11 settembre 2015.


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