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Permesso di costruire: quando è necessario per le opere di pavimentazione?
La realizzazione di un viale interpoderale in getto di calcestruzzo necessita il previo rilascio del permesso di costruire: l'orientamento della giurisprudenza amministrativa

Secondo la prevalente giurisprudenza formatasi in relazione al disposto dell’art. 6, d.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), non è necessario il permesso di costruire solamente per la realizzazione di modeste opere di pavimentazione, laddove non siano state realizzate opere murarie o eliminato verde preesistente, ovvero urbanizzato il terreno (in questo senso TAR Trentino Alto Adige Bolzano, sentenza 26 agosto 2009, n. 299, con la quale è stato ritenuto non soggetto al preventivo rilascio del permesso di costruire un intervento di pavimentazione con plotte forate, per permettere la crescita dell’erba, di una parte del terreno di pertinenza di un condominio, destinato anche ad area di parcheggio per autovetture).

Leggi anche l’articolo Permesso di costruire: la proroga contenuta nel Decreto del Fare.

È invece necessario il permesso di costruire, qualora le opere di pavimentazione, in ragione delle dimensioni delle stesse e dei materiali utilizzati, determinino una irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi. In questo senso esiste una cospicua giurisprudenza amministrativa che corrobora il concetto (dalla sentenza del TAR Piemonte Torino, Sez. I, 2 febbraio 2005, n. 208 a quella del TAR Lombardia Milano, Sez. II, 20 novembre 2002, n. 4514).

Alla luce di tale orientamento, è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un viale interpoderale in getto di calcestruzzo per una lunghezza complessiva di circa ml. 91.00 con larghezza media di m. 3.50, con esecuzione delle relative murature di delimitazione e/o cordoletti, nonché nella pavimentazione, esternamente al fabbricato e sul lato sud- est e per. circa mq. 74.30 con murature di contenimento del terrapieno parte in pietra calcarea e parte in conci di tufo per complessivi m. 25.50 con altezze di m 1.00.

Ad affermare ciò è la sentenza del TAR Campania, sez. VII, del 7 settembre 2015, n. 4373.


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