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Contributo di costruzione: in che modo è possibile l'integrazione?
L'importo del contributo di costruzione non può tendenzialmente variare: esiste tuttavia un'eccezione qualora il privato non completi i lavori

Quando ed in quale modo si può provvedere ad integrare il contributo di costruzione? Una domanda a cui è possibile rispondere utilizzando il prezioso supporto della giurisprudenza, ed in particolare mediante la sentenza del TAR Lombardia, sez. I Brescia, n. 1133 del 31 agosto 2015.

A parere dei giudici amministrativi lombardi, se i lavori sono ultimati nel termine di validità del titolo edilizio, e se i pagamenti delle rate sono regolari, l’importo del contributo di costruzione non può variare, essendo necessario garantire la certezza del diritto e l’affidamento di chi inizia un intervento edificatorio.

Se però il privato non completa i lavori entro il termine massimo, oppure non completa il pagamento delle rate secondo le scadenze prefissate, allora si entra in un ambito differente: ovverosia si straripa dal quadro giuridico originario, con il privato che si espone alle modifiche tariffarie intervenute nel frattempo. In queste ipotesi, dunque, l’amministrazione potrà legittimamente imporre l’integrazione della parte residua del contributo di costruzione.

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