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La nozione di sagoma dell'edificio: cosa afferma la giurisprudenza
Il Testo Unico dell'Edilizia non contiene la definizione di sagoma, sebbene il termine sia richiamato in diverse norme interne: focus sui chiarimenti della giurisprudenza

Un tema di grande rilievo in ambito edilizio disciplinato soltanto mediante la giurisprudenza è quello relativo alla nozione di sagoma dell’edificio. Il Testo Unico dell’Edilizia infatti non contiene la definizione di sagoma, sebbene il termine sia richiamato in diverse norme interne.

In assenza di una definizione legislativa è stata allora la giurisprudenza a sopperire tramite chiarimenti fondamentali per gli operatori professionali, affermando che “la conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti”, ed anche che “il perimetro verticale ed orizzontale e/o il contorno che viene ad assumere l’edificio”.

La rilevanza della sagoma assume importanza con riferimento a differenti e compositi aspetti: primo fra tutti quello inerente all’ambito della ristrutturazione edilizia. Sono 2 gli aspetti peculiari da evidenziare a tal riguardo:
– nella ristrutturazione edilizia in generale il rispetto della sagoma non è rilevante;
– tale aspetto diviene rilevante con riferimento agli interventi di demolizione e ricostruzione e per quelli di ripristino di edificio crollati o demoliti dinanzi ad immobili sottoposti ai vincoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio: solo se si rispetta la sagoma dell’edificio originario sarà possibile far rientrare l’intervento fra quelli di ristrutturazione del Testo Unico sull’Edilizia (d.P.R. n. 380/2001). Diversamente si rientrerà nell’ipotesi di cui all’art. 10 comma 1 lett. c) del Testo Unico, secondo cui richiedono il permesso di costruire “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”).

Per approfondire il tema e consultare gli altri aspetti disciplinari in cui la nozione di sagoma affiora in evidenza, consulta l’approfondimento redatto dalla nostra esperta di diritto degli enti locali Antonella Mafrica intitolato La nozione di sagoma dell’edificio.

 


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