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Edilizia popolare: bonus prima casa anche per cessione diritto di superficie
La risoluzione 17/E dell'Agenzia delle Entrate chiarisce la questione segnalando l'eccezione in materia di regime fiscale agevolato in edilizia popolare

Bonus prima casa anche nel caso in cui l’Amministrazione comunale cede il diritto di superficie al soggetto? La risoluzione n. 17/E del 16 febbraio dell’Agenzia delle Entrate chiarisce i margini disciplinari afferenti a tale fattispecie: le Entrate hanno infatti emesso l’atto in risposta all’interpello di un contribuente che domandava se, agli atti di acquisizione della proprietà dell’area da parte del titolare dell’appartamento in diritto di superficie, non potesse applicarsi l’agevolazione “prima casa”.

Ecco, in sintesi, la risposta dell’Agenzia delle Entrate: agli atti con i quali il Comune cede, al titolare di alloggio in diritto di superficie, la proprietà dell’area sulla quale insiste l’edificio (in maniera tale che l’appartamento non gli appartenga più in proprietà superficiaria, bensì in piena proprietà), possono essere ricondotti tra gli atti attuativi dei piani di edilizia economica e popolare e, quindi, divengono soggetti al regime di favore di cui all’art. 32 del d.P.R. 601/1973. Pertanto può essere in tale caso applicata l’imposta di registro in misura fissa oltre ad essere possibile l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.

Pertanto l’atto di acquisizione della proprietà dell’area da parte del soggetto proprietario superficiario dell’appartamento (con conseguente trasformazione della titolarità da parziale a piena) può beneficiare di un regime fiscale agevolato, poiché è ricompreso all’interno del perimetro degli atti inerenti cessioni di aree all’interno dei piani di edilizia residenziale pubblica. Scatta pertanto anche in tale situazione l’agevolazione per la prima casa, nonostante il fatto che quest’ultima sia concedibile soltanto per l’acquisto di edifici e non per all’acquisto di aree. La ragione dell’eccezione risiede proprio nell’inserimento dell’atto all’interno del perimetro sopracitato.

Fonte: Sole24ore


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